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Provvedimento

Provvedimento del 19/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina gli obblighi informativi dei partecipanti ai fondi immobiliari chiusi non quotati e con patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, nonché le conseguenti segnalazioni delle SGR all’Agenzia delle Entrate in caso di omissione o incompletezza. Definisce contenuti delle comunicazioni, modalità telematiche di trasmissione, termini annuali, gestione delle ricevute e specifiche tecniche dei tracciati record.

Modalità e termini di segnalazione dell’omessa comunicazione dei partecipanti ai fondi immobiliari chiusi a ristretta base partecipativa

Segnalazione dell’omessa comunicazione nei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa

Il provvedimento approva modalità e termini per la segnalazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’omessa o parziale comunicazione da parte dei partecipanti ai fondi d’investimento immobiliare chiusi. La disciplina è funzionale all’applicazione dell’imposta patrimoniale prevista dall’articolo 82, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Sono interessati i possessori di quote di fondi d’investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del TUF, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i quali:

  • non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato;
  • il patrimonio sia inferiore a 400 milioni di euro.

Tali soggetti devono trasmettere alla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo una comunicazione scritta contenente le informazioni necessarie per verificare i requisiti previsti dal comma 18 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Contenuto della comunicazione dei partecipanti

La comunicazione scritta deve contenere i dati identificativi e patrimoniali del partecipante, tra cui:

  • cognome o denominazione;
  • nome;
  • codice fiscale;
  • partita IVA;
  • data e luogo di nascita;
  • residenza anagrafica o domicilio fiscale;
  • numero di quote possedute e relativa data di acquisto o sottoscrizione;
  • denominazione del fondo;
  • tipologia di fondo, se riservato o speculativo.

Nel caso di società, enti o trust, devono essere indicati anche i dati anagrafici del legale rappresentante, del trustee o del rappresentante equivalente.

Inoltre, il partecipante deve indicare alla SGR:

  • la qualità in cui detiene la quota, tra quelle elencate nel provvedimento, tra cui imprenditore individuale, società o ente commerciale residente, stabile organizzazione di soggetto non residente, società o ente non commerciale residente, forma di previdenza complementare ex d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, OICR disciplinato dal TUF, soggetto non residente, ente pubblico o ente di previdenza obbligatoria, trust;
  • l’eventuale esistenza, sulla base delle informazioni in suo possesso, di rapporti di parentela o affinità ex articolo 5, comma 5, del TUIR con altri partecipanti al fondo, compresi disponenti e beneficiari del trust, nonché con soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o che detengono il diritto agli utili superiore al 50 per cento in società o enti partecipanti al fondo, salvo il caso di imprese commerciali esercitate da residenti o stabili organizzazioni di non residenti;
  • i dati anagrafici delle persone fisiche legate da tali rapporti di parentela o affinità.

Verifica annuale dei requisiti da parte della SGR

La società di gestione del risparmio verifica ogni anno la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 18 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, utilizzando le informazioni trasmesse dai possessori delle quote.

Ai fini della verifica, la SGR considera la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta.

Segnalazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omissione

Qualora i partecipanti omettano, in tutto o in parte, di trasmettere le informazioni necessarie per l’accertamento dei requisiti, e tale omissione impedisca l’applicazione dell’imposta patrimoniale a carico del fondo, la SGR segnala all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei possessori di cui abbia conoscenza.

La segnalazione riguarda quindi i casi di:

  • omessa comunicazione;
  • comunicazione con dati parziali.

Modalità di trasmissione telematica

Le SGR trasmettono i dati tramite:

  • il servizio telematico Entratel; oppure
  • il servizio Internet,

in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del provvedimento. Inoltre, per l’invio delle segnalazioni, le SGR devono utilizzare i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati con le specifiche tecniche.

Gli archivi da trasmettere non possono superare la dimensione di tre MegaByte.

Termini di presentazione

Le segnalazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Per l’anno 2008, il termine è eccezionalmente fissato al 30 giugno 2009.

Ricevute ed esiti della trasmissione

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.

L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica con indicazione di:

  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito dall’utente;
  • protocollo attribuito al file;
  • numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio e restano consultabili per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Le comunicazioni si considerano non presentate e la ricevuta non viene rilasciata se il file è scartato per uno dei seguenti motivi:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel;
  • codice di autenticazione duplicato;
  • file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nei casi di invio tramite intermediario;
  • errori che pregiudichino più di un terzo dei record di dettaglio trasmessi.

Gli esiti dello scarto sono comunicati telematicamente all’utente, che deve ripresentare la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nel caso di errori che pregiudichino oltre un terzo dei record, il termine è comunque prorogato di trenta giorni lavorativi per consentire la rielaborazione dei dati.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati acquisiti dall’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Il trattamento avviene nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali e secondo il principio di necessità, riducendo al minimo l’utilizzo dei dati personali e ricorrendo ad analisi anonime; l’identificazione dei contribuenti avviene solo in caso di controlli fiscali.

La sicurezza della trasmissione è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, con misure di controllo degli accessi e crittografia degli archivi. La sicurezza degli archivi del sistema informativo è assicurata mediante autorizzazioni agli accessi e conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.

Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi dell’articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 605;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Specifiche tecniche dei tracciati record

Il documento contiene le istruzioni tecniche per le “Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria”, distinguendo:

  • tracciato record di testa - soggetto obbligato;
  • tracciato record di dettaglio - segnalazione dei partecipanti;
  • tracciato record di dettaglio - segnalazione dei partecipanti per i quali non si conosce il codice fiscale;
  • tracciato record di coda - soggetto obbligato.

Per il tracciato di testa e di coda sono previsti campi identificativi della fornitura, codice fiscale del soggetto obbligato, denominazione, comune e provincia della sede legale, codice fiscale del responsabile della trasmissione, anno di riferimento, filler, carattere di controllo e fine riga.

Per i tracciati di dettaglio sono previsti, a seconda del caso, i dati del partecipante persona fisica o non fisica, il codice fiscale se disponibile, ovvero i dati anagrafici in sua assenza, il valore medio della quota e il flag che identifica se si tratta di:

  • omessa comunicazione;
  • comunicazione con dati parziali.

I record prevedono inoltre campi di terminazione, controllo e fine riga con formati predefiniti, inclusi i caratteri ASCII CR e LF.

Testo integrale

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