Deliberazione n. 302 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti hanno imposto l’immediata adozione di strumenti per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, ai soli fini probatori e con cautele idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento chiude quindi con la ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni adottate in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito che l’interessato riteneva potesse essere diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Contenuto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram indicate nella segnalazione. Il provvedimento non fornisce ulteriori dettagli sul contenuto concreto del materiale, limitandosi a qualificare la vicenda nell’alveo delle ipotesi di divulgazione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Misure urgenti adottate il 9 maggio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 156 e 157 del 9 maggio 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. Le misure imposte sono state due:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei tre destinatari. Il testo non riporta una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via urgente.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram per prevenire la diffusione di registrazioni, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Adozione di misure urgenti da parte del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 156 e 157 del 9 maggio 2025, ingiungendo alle società destinatarie di impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e prescrivendo, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione del contenuto per 12 mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 21 maggio 2025 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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