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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 19821 del 7 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202509763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 19821 del 7 novembre 2025, nonché i provvedimenti amministrativi di revoca oggetto del giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa e socie)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio e i provvedimenti amministrativi di revoca. Nella fase cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’impresa appellante aveva reiteratamente disatteso le plurime richieste dell’Amministrazione volte a ottenere la trasmissione della documentazione prevista dalla normativa vigente. Il Collegio ha riservato al giudizio di merito l’approfondimento circa la qualificazione di tale inerzia come grave inadempimento idoneo a giustificare la revoca contestata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’esecutività della sentenza impugnata né dei provvedimenti amministrativi oggetto di impugnazione. La questione relativa alla rilevanza della reiterata inerzia quale grave inadempimento è stata rinviata alla fase di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice, in sede cautelare, può definire sollecitamente il giudizio nel merito, fissando con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.

    La tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anche senza sospendere l’efficacia della sentenza o degli atti impugnati.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell’appello cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la reiterata mancata trasmissione della documentazione richiesta dall’Amministrazione può costituire un elemento rilevante per valutare, nel merito, l’eventuale configurabilità di un grave inadempimento idoneo a giustificare la revoca di un provvedimento favorevole, ma la relativa qualificazione non deve essere necessariamente definita in sede cautelare.
  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza, lasciando ferma l’esecutività della sentenza e degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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