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Interpello

Risposta n. 354 del 28/06/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che Beta non aveva il requisito della commercialità poiché il progetto immobiliare non è mai stato avviato e le attività svolte erano meramente preparatorie; pertanto il regime pex non si applica e le perdite risultano deducibili nell'anno di liquidazione

Sussistenza commercialità ex art. 87 TUIR

Il quesito

Se le perdite realizzate dall'istante per la partecipazione detenuta in Beta S.r.l., definite realizzate in sede di liquidazione nel (e precedentemente rilevate come svalutazioni), siano deducibili nell'anno di realizzo perché la società partecipata sarebbe priva del requisito di commercialità previsto dall'art.87 Tuir

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene, assumendo i fatti come esposti, che Beta presenti elementi idonei a configurare la commercialità (acquisto aree, finanziamenti, incarichi professionali, piano industriale, ristrutturazione debito, operazioni di valorizzazione e cessione a veicolo): di conseguenza non può escludersi il requisito della commercialità ai sensi dell'art.87, comma 1, lett. d) TUIR e la minusvalenza realizzata in sede di liquidazione risulta, in via di principio, indeducibile ai sensi del regime pex

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