Risposta n. 349 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante fa riferimento alla risposta n. 627/2021 per sostenere che al cittadino iscritto all'A.I.R.E. non si può imporre l'obbligo di adibire a abitazione principale il nuovo immobile riacquistato e ritiene altresì che l'espressione "acquisto di altro immobile" non escluda l'acquisto della sola nuda proprietà, che a suo avviso sarebbe idonea a evitare la decadenza.
Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni "prima casa".
Il quesito
1) Se il cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E. che ha venduto nei cinque anni un immobile acquistato con agevolazioni "prima casa" debba adibire a propria abitazione principale il nuovo immobile riacquistato entro un anno per evitare la decadenza. 2) Se sia sufficiente, ai fini dell'evitamento della decadenza, acquistare entro un anno soltanto la nuda proprietà di un altro immobile.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, per il cittadino iscritto all'A.I.R.E., non è richiesto l'obbligo di adibire il nuovo immobile a abitazione principale. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, precisa che il riacquisto deve consentire all'acquirente l'uso e il godimento pieno ed esclusivo dell'abitazione: l'acquisto della sola nuda proprietà entro un anno non è idoneo a evitare la decadenza dalle agevolazioni "prima casa".
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