Deliberazione n. 298 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le misure confermate mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e a prescrivere, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione per finalità probatorie per dodici mesi con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti normativi e avvio della procedura
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il compito di intervenire sulle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che, senza consenso, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche il termine delle quarantotto ore per la decisione del Garante e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti salvo ratifica successiva.
La segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dalla norma e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento non entra nel merito del contenuto segnalato, ma si limita a prendere atto della compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato.
Misure urgenti adottate il 5 maggio 2025
Con le determinazioni nn. 149 e 150 del 5 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 21 maggio 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 149/2025 e 150/2025. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già contenute negli atti d’urgenza.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Autorità rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il procedimento riguarda quindi il contrasto alla possibile circolazione online di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 149 e 150 del 5 maggio 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle rispettive piattaforme.
Prescrizione di conservazione del materiale
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 149/2025 e 150/2025 già adottati dal dirigente competente nei confronti delle tre società indicate.
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