L.R. Toscana 28/2022
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 38/2004 sulla ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, adeguando competenze, pareri obbligatori e richiami normativi, e introducendo una valutazione caso per caso sulla decadenza nelle crisi d’impresa. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del 12 agosto 2022.
Modifiche alla disciplina toscana delle acque minerali, di sorgente e termali
Modifiche alla disciplina toscana delle acque minerali, di sorgente e termali
La legge regionale Toscana 2 agosto 2022, n. 28 interviene sulla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38, aggiornando la disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Le modifiche riguardano soprattutto l’assetto delle competenze amministrative, i pareri necessari per permessi e concessioni, il coordinamento con la normativa urbanistica e ambientale e il regime della decadenza della concessione.
Ambito di intervento e coordinamento amministrativo
Il testo rafforza il riferimento alla struttura regionale competente in luogo delle precedenti formule sulle strutture regionali territoriali o amministrative. La Regione continua a svolgere un ruolo di programmazione, valorizzazione del patrimonio idrotermale e promozione dell’offerta turistico-termale, con raccordo tra disciplina delle acque, sostegno alle imprese e promozione economica e turistica.
In questo quadro, la legge richiama espressamente la coerenza con:
- la disciplina regionale di sostegno alle imprese;
- la promozione economica e turistica regionale;
- la normativa sull’Autorità idrica toscana;
- la normativa regionale in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche.
Permesso di ricerca e pareri obbligatori
Per il rilascio del permesso di ricerca, la disciplina risultante prevede che, oltre agli altri pareri o atti di assenso richiesti dalla normativa vigente, sia acquisito il parere obbligatorio:
- dell’Autorità idrica toscana (AIT), per le funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano;
- delle province o della Città metropolitana di Firenze, per la pianificazione territoriale provinciale;
- dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, ai sensi della l.r. 80/2015.
Il permesso viene quindi rilasciato in un procedimento che integra competenze idriche, territoriali e ambientali.
Concessione di coltivazione e istruttoria comunale
Anche per il rilascio della concessione, i comuni si avvalgono della struttura regionale competente per le funzioni istruttorie. La concessione è subordinata, oltre agli altri assensi previsti dalla legge, al parere obbligatorio di AIT, province o Città metropolitana di Firenze e dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche.
L’istruttoria comunale deve inoltre verificare che la superficie interessata sia effettivamente funzionale allo sfruttamento della falda acquifera sottostante, valutando le proposte di individuazione delle aree di concessione e definendone la delimitazione specifica.
Disciplina delle aree di salvaguardia e delle aree di valorizzazione ambientale
La legge aggiorna i richiami normativi relativi alle aree di salvaguardia e alle aree di valorizzazione ambientale, sostituendo i riferimenti alla previgente disciplina urbanistica con quelli contenuti nella l.r. 65/2014. Il risultato è un allineamento della normativa sulle acque minerali, di sorgente e termali al vigente assetto regionale del governo del territorio.
Decadenza e revoca della concessione
Viene introdotta una disciplina più articolata della decadenza nei confronti del concessionario quando si tratti di impresa commerciale in crisi. In tali casi il comune deve effettuare una valutazione caso per caso se il concessionario ricorra a procedure di composizione della crisi d’impresa e sia comunque garantita la continuità dell’attività aziendale.
Se il comune decide comunque per la decadenza, il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento all’esistenza di elementi di interesse pubblico alla decadenza, anche in considerazione della tutela delle fonti.
Vigilanza, controlli e sicurezza
La norma aggiorna il quadro dei controlli, chiarendo che la vigilanza sulle attività disciplinate dalla l.r. 38/2004 opera anche nel rispetto del d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che del d.lgs. 624/1996.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 12 agosto 2022.
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