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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6136 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore INVIM, presupposto dell'avviso di liquidazione. Sostenevano che, essendo rimasti residenti nel Comune di Roma e avendo semplicemente cambiato indirizzo, la notifica avrebbe dovuto seguire le formalità dell'art. 140 c.p.c., inclusa la raccomandata informativa, anziché la procedura prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Deducevano inoltre l'insussistenza del maggior valore, il giudicato interno ed esterno favorevole e l'erroneità della prosecuzione del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi cinque motivi, relativi alla validità della notifica, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto integralmente la relata di notifica, indispensabile per verificare le modalità concretamente adottate. Il sesto motivo è stato respinto nel merito: l'Agenzia delle Entrate era legittimata a dichiarare la persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo succeduta al Ministero nelle liti pendenti. Anche il settimo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata adeguata trascrizione e individuazione degli atti necessari a dimostrare il giudicato interno o esterno. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notifica in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La norma prevede specifiche formalità, tra cui il deposito presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa. Tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito se tale procedura fosse necessaria, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione della relata di notifica.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. c) ed e)

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La Commissione tributaria centrale aveva ritenuto legittima la notifica dell'accertamento secondo tale disciplina.

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 62, comma 2

    Ha determinato la successione a titolo particolare dell'Agenzia delle Entrate al Ministero nelle liti pendenti, riconoscendo all'Agenzia la legittimazione processuale anche senza una preventiva estromissione del Ministero.

  • D.L. n. 112/2008, art. 55, convertito dalla L. n. 133/2008

    Prevedeva la dichiarazione di persistenza dell'interesse alla prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale. La dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta valida.

  • Art. 111 Cost.

    È stato richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria centrale.

  • Artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

    Riguardano il giudicato. La Corte ha escluso di poter esaminare le relative doglianze perché i ricorrenti non avevano indicato e trascritto adeguatamente gli atti e le decisioni necessari.

  • D.P.R. n. 643/1972, art. 6

    Norma richiamata in relazione alla pretesa INVIM e alla solidarietà tra soggetti obbligati, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la validità di una notifica, è essenziale trascrivere integralmente la relata di notifica e indicare con precisione dove si trovi l'atto nel fascicolo; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La scelta tra la procedura di notifica prevista dalla disciplina tributaria e quella dell'art. 140 c.p.c. dipende dalle concrete risultanze della notifica e dalla posizione anagrafica e fiscale del destinatario; tali circostanze devono essere documentate in modo completo.
  • La successione dell'Agenzia delle Entrate al Ministero nelle controversie tributarie pendenti le consente, di regola, di compiere validamente gli atti processuali, inclusa la dichiarazione di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Il giudicato interno deve essere dimostrato indicando con precisione la statuizione autonoma non impugnata e trascrivendo gli atti processuali che consentono di verificarla.
  • Il giudicato esterno deve essere prodotto e adeguatamente illustrato, specificando il contenuto della decisione, la sua definitività e il momento in cui è stato fatto valere; non è sufficiente un richiamo generico in sede di legittimità.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti o la documentazione di causa: il mancato rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza può determinare il rigetto o l'inammissibilità del ricorso anche quando la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.

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