Provvedimento del 14/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina modalità, termini e contenuto della comunicazione telematica che gli organismi di asseverazione devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare l’avvenuta asseverazione dei programmi comuni di rete. Sono inoltre definite le regole tecniche dei file, le ricevute, i controlli di sicurezza e il tracciato record per testa, dettaglio e coda.
Trasmissione telematica dei dati sull’asseverazione del programma comune di rete
Trasmissione dei dati relativi all’asseverazione del programma comune di rete
Il documento stabilisce i criteri e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta asseverazione del programma comune di rete, prevista dall’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con le modalità attuative richiamate dal comma 2-sexies. Il provvedimento è integrato da specifiche tecniche che definiscono struttura, contenuto e controlli dei file telematici.
Ambito di applicazione e soggetti obbligati
La comunicazione riguarda gli organismi di asseverazione indicati dall’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge n. 78/2010, che devono trasmettere i dati relativi alle imprese nei cui confronti sia stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete. La trasmissione può essere effettuata direttamente dagli organismi oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Termini e modalità di trasmissione
La trasmissione deve avvenire in via telematica entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete oppure al rappresentante della rete, se individuato al momento della stipula. Per l’invio devono essere utilizzati i servizi telematici Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti dal soggetto trasmittente. È inoltre richiesto l’uso dei software di controllo messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Limiti tecnici e controllo del file
Gli archivi contenenti le comunicazioni da inviare non possono superare la dimensione di 3 MegaByte. Prima dell’invio, il file deve essere obbligatoriamente sottoposto al controllo tramite i prodotti software previsti; la presenza di errori comporta lo scarto dell’intera fornitura.
Trattamento dei dati e sicurezza
I dati trasmessi sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria nel rispetto del principio di riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento deve ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali, privilegiando analisi anonime e identificando i contribuenti solo se necessario per l’esecuzione dei controlli fiscali.
La sicurezza della trasmissione è garantita dal sistema di invio telematico dell’anagrafe tributaria, con misure di controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi. Gli archivi del sistema informativo sono protetti mediante autorizzazioni agli accessi e conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.
Ricevute, esito dell’invio e correzioni
La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file, salvo i casi di scarto. Il file può essere scartato per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel o del codice di riscontro Internet;
- codice duplicato a fronte dell’invio ripetuto dello stesso file;
- file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione, se l’invio è effettuato da un intermediario;
- file con errori tali da compromettere le informazioni contenute.
In caso di scarto per errori che pregiudicano i dati, i soggetti obbligati devono ritrasmettere i dati corretti entro 30 giorni dalla mancata accettazione. L’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta telematica con data e ora di ricezione, identificativo del file, protocollo attribuito e numero delle comunicazioni contenute nel file. Le ricevute devono essere rese disponibili entro 5 giorni lavorativi dal corretto invio e restano consultabili per almeno 30 giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore.
Contenuto dei file e struttura dei record
Le specifiche tecniche descrivono il tracciato del file, composto da record di testa, record di dettaglio e record di coda, tutti di lunghezza pari a 1800 byte. I file devono essere compilati in maiuscolo e non possono contenere caratteri speciali. I campi non valorizzati devono rispettare le indicazioni di formato previste per ciascun tipo di dato.
Il file può essere composto, nei casi di annullamento e di comunicazione negativa, dai soli record di testa e di coda. Nei casi di invio sostitutivo o annullamento, nel record di testa deve essere indicato il protocollo telematico dell’invio sostituito o annullato.
Record di testa
Il record di testa identifica il soggetto obbligato, l’anno di riferimento e, se presente, l’intermediario che effettua l’invio.
I campi principali sono:
- tipo record, sempre "0";
- codice identificativo della fornitura, sempre "ART42";
- codice numerico della fornitura, sempre "48";
- tipologia di invio, con valori ammessi:
- 0 = invio ordinario;
- 1 = invio sostitutivo;
- 2 = annullamento;
- 3 = comunicazione negativa;
- protocollo telematico da sostituire o annullare, da compilare solo nei casi di invio sostitutivo o annullamento;
- codice fiscale del soggetto obbligato, obbligatorio;
- dati identificativi del soggetto obbligato, alternativamente come persona giuridica o persona fisica;
- anno di riferimento, da indicare nel formato AAAA;
- dati riservati all’intermediario che assume l’impegno alla trasmissione, se presente:
- codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo C.A.F., se dovuto;
- impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione, con valori 1 o 2;
- data dell’impegno, in formato GGMMAAAA.
Il record si chiude con un filler, un carattere di controllo sempre pari ad "A" e i caratteri di fine riga ASCII CR/LF.
Record di dettaglio
Il record di dettaglio contiene le informazioni relative a ciascuna impresa che ha ottenuto l’asseverazione del programma comune di rete. Anche questo record è lungo 1800 byte.
I dati richiesti comprendono:
- tipo record, sempre "1";
- data di rilascio dell’asseverazione, in formato GGMMAAAA;
- estremi di registrazione del contratto di rete presso l’Agenzia delle entrate, composti da codice ufficio, anno, serie, numero e sottonumero;
- codice fiscale dell’impresa asseverata;
- dati identificativi dell’impresa, alternativamente per persona fisica o persona giuridica.
Per l’impresa persona fisica sono previsti cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia di nascita, denominazione del soggetto, comune del domicilio fiscale e provincia del domicilio fiscale. Per l’impresa persona giuridica il tracciato rinvia ai dati identificativi alternativi, ma il testo riportato evidenzia principalmente l’alternatività tra le due categorie di soggetti.
Il record termina con un’area filler, il carattere di controllo sempre "A" e i caratteri di fine riga CR/LF.
Record di coda
Il record di coda, di tipo "9", ha lunghezza pari a 1800 byte e contiene le stesse informazioni riportate nel record di testa. Anche per esso valgono le medesime logiche relative a tipo di invio, protocollo da sostituire o annullare, dati del soggetto obbligato e eventuale intermediario, filler, carattere di controllo e fine riga.
Motivazioni e quadro normativo
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 42, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 78/2010, nel quadro della disciplina dei benefici fiscali per le imprese aderenti a contratti di rete. Il comma 2-quater subordina la fruizione delle agevolazioni, tra l’altro, alla preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte di organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, o in via sussidiaria di organismi pubblici individuati con decreto ministeriale.
È richiamato anche il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2011, che ha individuato i requisiti degli organismi di asseverazione e rinvia a un successivo decreto per gli organismi pubblici. L’articolo 4, comma 3, di tale decreto prevede la comunicazione dell’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle entrate nelle forme stabilite dal provvedimento direttoriale.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i riferimenti normativi elencati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, art. 2, comma 1;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605, art. 7;
- decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 42;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2011.
Pubblicazione e data del provvedimento
Il provvedimento è datato Roma, 14 aprile 2011, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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