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Provvedimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 19/04/11

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina criteri, modalità e oneri per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta agli immobili non dichiarati in catasto, in caso di inerzia dei titolari di diritti reali. Definisce i criteri di classamento e consistenza, la determinazione della rendita per gli immobili ordinari e speciali, gli oneri dovuti, le modalità di notifica e di riscossione, nonché la pubblicazione e l’entrata in vigore.

Attribuzione della rendita presunta e oneri a carico dei soggetti interessati

Attribuzione della rendita presunta e determinazione degli oneri

Il provvedimento del 19 aprile 2011 disciplina l’attribuzione della rendita catastale presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto. Il testo individua i criteri tecnici per la determinazione della rendita, gli oneri posti a carico dei soggetti interessati e le modalità di notifica, riscossione e pubblicazione.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel sistema catastale delineato dal regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, dalla legge 1° ottobre 1969, n. 679 e dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, oltre che dalle disposizioni del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In particolare:

  • l’art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010 imponeva ai titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, individuati secondo le procedure dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010;
  • l’art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato tale termine al 30 aprile 2011 e ha previsto la notifica degli atti di accertamento mediante affissione all’albo pretorio dei comuni in cui sono ubicati gli immobili;
  • l’art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, in caso di inadempienza, l’attribuzione di una rendita presunta con oneri a carico dell’interessato, da determinare con apposito provvedimento direttoriale.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che consente la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet in luogo della Gazzetta Ufficiale.

Definizioni tecniche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune definizioni operative per il calcolo della rendita presunta.

  • Classamento: consiste nell’individuazione della categoria e della classe necessarie all’attribuzione della rendita catastale presunta. La classe non viene definita per le unità immobiliari censite nei gruppi speciale e particolare. La categoria è determinata sulla base di elementi tecnici acquisiti mediante sopralluogo esterno o forniti dai comuni, oppure mediante altri elementi conoscitivi o informativi disponibili all’Ufficio. La classe è individuata nella classe mediana della categoria, oppure in quella superiore tra le due intermedie in caso di numero pari di classi, nell’ambito della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile.
  • Consistenza: è calcolata con modalità semplificate tenendo conto della superficie desumibile dai rilievi aerofotografici, degli elementi informativi acquisiti con sopralluogo esterno, del numero di piani o dell’altezza.
    • Per le unità immobiliari del Gruppo A, la consistenza, espressa in vani, è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva dell’unità e la superficie media del vano catastale, riferita alle unità della stessa categoria censite nella medesima zona censuaria.
    • Per le unità immobiliari del Gruppo B, la consistenza, espressa in metri cubi, tiene conto della superficie e dell’altezza media delle unità immobiliari medesime.

Modalità di attribuzione d’ufficio della rendita presunta

Se i titolari di diritti reali non presentano le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine prorogato al 30 aprile 2011, la rendita presunta viene determinata d’ufficio secondo le seguenti regole.

  • Per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta si ottiene moltiplicando la consistenza, calcolata secondo i criteri dell’art. 1, lettera b), per la tariffa propria della classe individuata ai sensi dell’art. 1, lettera a).
  • Per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è calcolata con procedimento semplificato applicando al valore dell’unità immobiliare un saggio di redditività:
    • 2% per il Gruppo D;
    • 3% per il Gruppo E.

Il valore dell’unità immobiliare si ottiene moltiplicando la consistenza, determinata ai sensi dell’art. 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali unitari desunti dagli elementi conoscitivi e informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.

La rendita presunta viene determinata tenendo conto di ogni elemento conoscitivo ricavabile dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni tramite il “Portale per i Comuni”.

Oneri a carico dei soggetti interessati

L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta, oltre alle sanzioni, il pagamento degli oneri previsti dall’art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, determinati nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento.

Per gli atti di aggiornamento catastale presentati dopo il termine del 30 aprile 2011 ma prima dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale, sono comunque dovuti:

  • le sanzioni;
  • gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata;
  • gli oneri connessi alle attività svolte.

Notifica degli avvisi e disponibilità delle informazioni

L’Agenzia effettua la notifica degli avvisi di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita presunta mediante affissione all’albo pretorio del Comune in cui sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, incluso il trattamento dei dati personali.

Gli identificativi catastali relativi all’immobile accertato sono resi disponibili ai soggetti interessati:

  • presso tutti gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio;
  • oppure sul sito internet dell’Agenzia.

Ogni ulteriore elemento relativo all’avviso di accertamento può essere richiesto presso l’Ufficio provinciale che lo ha emesso, in base alla competenza territoriale.

Riscossione degli oneri

In caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri previsti dal provvedimento, si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il documento è datato Roma, 19 aprile 2011, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia, Gabriella Alemanno.

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