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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/323

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

Normativa europea32016R0323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il formato, il contenuto e le procedure dei messaggi elettronici usati per la cooperazione amministrativa tra autorità fiscali degli Stati membri in materia di prodotti in sospensione dall'accisa. Regola le richieste di dati dal sistema informatizzato, le indagini su informazioni non presenti nel sistema, gli scambi spontanei e obbligatori in caso di irregolarità o eventi rilevanti, nonché i ritorni di informazione sulle azioni di follow-up. Prevede inoltre messaggi e procedure di riserva quando il sistema non è disponibile e fissa termini specifici per rifiuti, risposte e trasmissioni.

Stabilisce le modalità di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per i prodotti in sospensione dall'accisa tramite il sistema informatizzato previsto dal regolamento (UE) n. 389/2012.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, nell'ambito della cooperazione amministrativa in materia di accise e, in particolare, dei movimenti di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione. Disciplina sia gli scambi su richiesta sia quelli spontanei/obbligatori di informazioni, nonché i casi di indisponibilità del sistema informatizzato e l'uso di documenti di riserva. Le regole operano in coordinamento con il regolamento (UE) n. 389/2012 e con la direttiva 2008/118/CE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione

Il regolamento attua il quadro di cooperazione amministrativa in materia di accise previsto dal regolamento (UE) n. 389/2012, limitatamente ai prodotti in sospensione dall'accisa. La finalità è rendere uniforme, tramite il sistema informatizzato e il sistema di posta protetta CCN, lo scambio di informazioni tra autorità competenti, anche per il controllo dei movimenti intracomunitari e per la gestione di irregolarità, interruzioni e controlli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle autorità competenti degli Stati membri quando cooperano in relazione ai movimenti di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione. Copre sia gli scambi di informazioni su richiesta, sia quelli spontanei o obbligatori previsti dal regolamento (UE) n. 389/2012, oltre alle ipotesi in cui il sistema informatizzato non sia disponibile e debbano essere usati documenti di riserva. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Oggetto e struttura dei messaggi

L'articolo 1 delimita il contenuto regolato: struttura e contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca, delle comunicazioni di ritorno di informazione, delle norme procedurali di scambio e dei documenti di riserva. L'articolo 3 stabilisce che i documenti devono essere compilati secondo l'allegato I e che, ove necessari, i codici da utilizzare provengono dall'allegato II del presente regolamento e dagli allegati dei regolamenti (CE) n. 684/2009 e (UE) n. 612/2013, secondo le tabelle di rinvio.

Cooperazione su richiesta: estrazione dati dal sistema informatizzato

Gli articoli 4 e 5 disciplinano due ipotesi. Se l'autorità richiedente conosce l'ARC dell'e-AD, può chiedere documenti e dati relativi a quel movimento; l'autorità interpellata risponde con il documento di scaricamento e, se disponibile, con l'"iter storico di un movimento", che ricomprende copia dell'e-AD e degli altri documenti correlati. Se l'ARC non è noto, l'autorità richiedente può chiedere una ricerca generale tramite criteri di selezione; l'autorità interpellata restituisce un elenco di e-AD corrispondenti oppure un rifiuto se non vi sono risultati o se il numero dei codici trovati supera 99.

Cooperazione amministrativa su informazioni non presenti nel sistema

L'articolo 6 disciplina le richieste relative a informazioni non contenute nel sistema informatizzato. La richiesta è veicolata dal documento "Richiesta generale di cooperazione amministrativa" e può riguardare uno o più operatori economici registrati nello Stato membro dell'autorità richiedente, ma non più di un operatore economico registrato nello Stato membro dell'autorità interpellata. Dopo le indagini necessarie, l'autorità interpellata comunica l'esito tramite il documento "Risultati della cooperazione amministrativa".

Termini, solleciti e rifiuti

Ai sensi dell'articolo 7, l'autorità richiedente può inviare un sollecito se non riceve risposta. L'articolo 8 prevede che il rifiuto di trattare una richiesta o di effettuare un'indagine amministrativa debba essere comunicato via CCN, con indicazione dell'identificativo di follow-up, della data della decisione, dell'autorità che rifiuta e dei motivi del rifiuto; la comunicazione va inviata senza ritardo e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Gli articoli 9-14 disciplinano gli scambi facoltativi e obbligatori. In via generale, le informazioni spontanee sono trasmesse con il documento "Risultati della cooperazione amministrativa"; se riguardano controlli documentali o fisici durante un movimento, si usa invece la "Relazione sul controllo". Lo scambio obbligatorio interviene nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 e copre, tra l'altro, esiti di controlli presso destinatari registrati o depositari autorizzati, controlli durante il movimento, interruzione definitiva del movimento, allarme o rifiuto di e-AD e relazioni su eventi anomali. Per alcune comunicazioni il termine è di 7 giorni; per l'interruzione definitiva e per l'allarme/rifiuto di e-AD il termine è di 1 giorno.

Indisponibilità del sistema e documenti di riserva

L'articolo 15 elenca i casi in cui gli Stati membri possono considerare indisponibile il sistema informatizzato: guasti informatici o di telecomunicazione, malfunzionamenti di rete non controllabili direttamente, forza maggiore e manutenzione programmata notificata almeno 48 ore prima. In tali circostanze si ricorre al documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva, scambiato con mezzo concordato tra le autorità interessate; appena il sistema torna disponibile, le informazioni devono essere reinsediate nel sistema tramite i documenti standard.

Ritorno di informazione sul follow-up

L'articolo 16 introduce un meccanismo uniforme di ritorno di informazione sulle azioni successive allo scambio. La richiesta deve contenere almeno l'identificativo di follow-up e la data delle informazioni fornite; la risposta deve indicare inoltre l'autorità che rende il ritorno di informazione e le azioni intraprese. La trasmissione avviene per il tramite del sistema di posta protetta CCN.

Allegati tecnici

L'allegato I contiene le specifiche di formato per i messaggi elettronici: richieste di scaricamento, iter storico, richieste generali, rifiuti, messaggi di risposta, solleciti, risultati di cooperazione, relazioni sul controllo, relazioni sull'evento, interruzioni di movimento, allarmi o rifiuti di e-AD. L'allegato II fornisce i codici standardizzati per gestire follow-up, relazioni, motivi di ritardo, rifiuto, allarme, prove, richieste e azioni di cooperazione, persone che presentano le relazioni e i tipi di evento. Questo impianto tecnico garantisce interoperabilità, tracciabilità e uniformità negli scambi tra amministrazioni fiscali nazionali.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura dei messaggi

L'articolo 1 individua quattro ambiti regolati: struttura e contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca scambiati tramite il sistema informatizzato, struttura delle comunicazioni di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up, regole e procedure per lo scambio tra autorità competenti, e documenti di riserva da usare quando il sistema non è disponibile. L'articolo 3 rinvia all'allegato I per la struttura dei messaggi e all'allegato II e ad altri allegati per i codici necessari.

Definizioni operative

L'articolo 2 definisce, ai fini del regolamento, il termine "movimento" come il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE, e il "sistema di posta protetta CCN" come il servizio di posta elettronica protetta della rete CCN/CSI.

Cooperazione su richiesta: scaricamento di informazioni dal sistema

Gli articoli 4 e 5 disciplinano le richieste di estrazione di informazioni dal sistema informatizzato. Se l'autorità richiedente conosce l'ARC del documento amministrativo elettronico, può chiedere documenti relativi al movimento; l'autorità interpellata risponde con il documento di scaricamento e, se possibile, con l'"iter storico di un movimento". Se l'ARC non è noto, si può inviare una "Richiesta generale" per ottenere un elenco di e-AD sulla base di criteri di ricerca; la risposta può essere un elenco di e-AD o un rifiuto se non vi sono risultati o se i codici sarebbero più di 99.

Richieste di cooperazione amministrativa fuori dal sistema

L'articolo 6 disciplina le richieste di informazioni non contenute nel sistema informatizzato, che devono essere inviate con il documento "Richiesta generale di cooperazione amministrativa". La richiesta può riguardare uno o più operatori economici registrati nello Stato membro dell'autorità richiedente, ma non più di un operatore economico registrato nello Stato membro dell'autorità interpellata. L'autorità interpellata comunica i risultati con il documento "Risultati della cooperazione amministrativa".

Termini, solleciti e rifiuto di cooperare

L'articolo 7 consente solleciti con il documento apposito se l'autorità interpellata non ha risposto. L'articolo 8 impone, in caso di rifiuto di trattare la richiesta o di effettuare l'indagine, una comunicazione via CCN con indicazione dell'identificativo di follow-up, della data e dei motivi del rifiuto; la comunicazione deve essere inviata immediatamente e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Gli articoli 9-14 disciplinano lo scambio facoltativo e quello obbligatorio di informazioni. Lo scambio facoltativo si effettua, in linea generale, con il documento "Risultati della cooperazione amministrativa" oppure, per controlli documentali o fisici durante un movimento, con la "Relazione sul controllo". Lo scambio obbligatorio scatta in presenza dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, e prevede messaggi diversi a seconda dell'evento: risultati di controllo presso destinatario registrato o depositario autorizzato, risultati di controllo durante il movimento, interruzione definitiva del movimento, allarme o rifiuto di e-AD, relazione sull'evento. Sono fissati termini di trasmissione di 7 giorni per diverse comunicazioni e di 1 giorno per l'interruzione definitiva e per l'allarme/rifiuto di e-AD.

Indisponibilità del sistema e documenti di riserva

L'articolo 15 individua i casi in cui gli Stati membri possono considerare indisponibile il sistema informatizzato: guasti informatici o di telecomunicazione, malfunzionamenti di rete fuori controllo, forza maggiore e manutenzione programmata notificata almeno 48 ore prima. In tali casi si usa un documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva scambiato con qualsiasi mezzo concordato; appena il sistema torna disponibile, le informazioni devono essere ritrasmesse nel sistema con i documenti appropriati.

Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up

L'articolo 16 disciplina le richieste e le risposte di ritorno di informazione sulle azioni intraprese a seguito dello scambio di dati. La richiesta e la risposta devono contenere almeno l'identificativo di correlazione del follow-up e la data delle informazioni fornite; la risposta indica anche l'identità dell'autorità che risponde e le azioni di follow-up adottate. La richiesta e la trasmissione avvengono tramite il sistema di posta protetta CCN.

Allegati tecnici e codifiche

L'allegato I contiene le tabelle dei messaggi elettronici e la struttura dettagliata dei dati: richieste di scaricamento, iter storico, richieste generali, risposte, solleciti, risultati della cooperazione, relazioni sul controllo e sull'evento, interruzione di movimento, allarme o rifiuto di e-AD. L'allegato II elenca i codici standardizzati per follow-up, relazioni, motivi di ritardo, rifiuto, allarme, prove, spiegazioni, richieste di cooperazione, azioni di cooperazione, persone che presentano la relazione sull'evento, motivi dell'impossibilità, insoddisfazioni e interruzioni, nonché i tipi di evento.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaccisecooperazione amministrativasistemi informatici e scambio di daticircolazione intracomunitaria dei prodottidogane

Testo integrale

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