Regolamento (UE) 2016/257
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/257 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro finanziario già fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014, adeguando il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi destinati al FEASR per gli esercizi 2014-2020. L'intervento si rende necessario a seguito di modifiche intervenute nella disciplina dei pagamenti diretti e dei relativi trasferimenti tra fondi, incluse le conseguenze delle decisioni adottate dal Regno Unito per il Galles e gli adeguamenti tecnici del quadro finanziario pluriennale. Il testo sostituisce integralmente l'allegato del regolamento del 2014 con nuove tabelle degli importi. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 per aggiornare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi da mettere a disposizione del FEASR nel periodo 2014-2020.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito della gestione finanziaria della politica agricola comune, con effetti sui bilanci annuali 2014-2020 relativi al FEAGA e al FEASR. Incide sulla ripartizione finanziaria connessa ai pagamenti diretti agli agricoltori e al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare per gli importi derivanti dalla riduzione dei pagamenti e dai trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti. Non contiene esclusioni soggettive o territoriali specifiche; è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 per aggiornare la dotazione finanziaria disponibile per le spese del FEAGA e gli importi da destinare al FEASR nel quadro della politica agricola comune. La finalità è rendere coerenti le tabelle finanziarie con gli adeguamenti intervenuti nella disciplina dei pagamenti diretti, dei trasferimenti tra fondi e dei massimali di bilancio per il periodo 2014-2020.
Contesto normativo e ragioni della modifica
La Commissione richiama come base giuridica l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. I considerando spiegano che il regolamento n. 367/2014 aveva già fissato il saldo netto FEAGA e gli importi FEASR sulla base, tra l'altro, degli articoli 10 quater, paragrafo 2, 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 14 e 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Adeguamenti connessi ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale
Il testo precisa che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti comunicato dagli Stati membri entro il 1° agosto 2014 e di cui all'articolo 11, paragrafo 6, deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure dei programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. I massimali nazionali sono stati già adattati dal regolamento delegato (UE) n. 1378/2014.
Caso del Regno Unito e aggiornamento degli allegati finanziari
Un considerando specifica che nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione dei pagamenti diretti è stata revocata da un giudice nazionale; il Regno Unito ha quindi adottato e notificato nuove decisioni per l'attuazione dei pagamenti diretti in Galles. Tali decisioni incidono sul prodotto stimato della riduzione dei pagamenti a favore del Regno Unito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con conseguente adattamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 tramite il regolamento delegato (UE) 2016/142.
Adeguamento del quadro finanziario pluriennale
Il regolamento richiama inoltre l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, in base al quale il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale deve essere adeguato secondo gli aggiustamenti tecnici previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, a seguito dei trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 con l'allegato del nuovo regolamento. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Dati finanziari contenuti nell'allegato
L'allegato riporta, per gli esercizi finanziari 2014-2020, gli importi messi a disposizione del FEASR, gli importi trasferiti dal FEASR e il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, con indicazione delle diverse basi giuridiche richiamate nelle intestazioni di colonna. Tra i valori principali figurano saldi netti FEAGA pari a 43 778,1 milioni di EUR nel 2014, 44 189,785 milioni di EUR nel 2015, 43 950,242 milioni di EUR nel 2016, 44 145,682 milioni di EUR nel 2017, 44 162,350 milioni di EUR nel 2018, 44 240,508 milioni di EUR nel 2019 e 44 263,182 milioni di EUR nel 2020.
Disposizioni principali
Aggiornamento del saldo netto FEAGA e degli importi FEASR
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 con quello del presente regolamento, al fine di aggiornare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi messi a disposizione del FEASR per il periodo 2014-2020.
Base normativa e motivi dell'adeguamento
La modifica si fonda sull'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene conto degli articoli 7, paragrafo 2, 11, paragrafo 6, 14 e 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché delle correzioni ai massimali nazionali e agli allegati operate dai regolamenti delegati (UE) n. 1378/2014 e (UE) 2016/142. Considera inoltre l'adeguamento del sottomassimale del quadro finanziario pluriennale previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nuove tabelle finanziarie per il periodo 2014-2020
L'allegato sostituito riporta, per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020, gli importi messi a disposizione del FEASR, gli importi trasferiti dal FEASR e il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. Tra i valori indicati figurano, tra l'altro, 43 778,1 milioni di EUR per il 2014, 44 189,785 milioni di EUR per il 2015, 43 950,242 milioni di EUR per il 2016, 44 145,682 milioni di EUR per il 2017, 44 162,350 milioni di EUR per il 2018, 44 240,508 milioni di EUR per il 2019 e 44 263,182 milioni di EUR per il 2020, oltre alle voci relative ai trasferimenti e agli importi FEASR/FEAGA previsti nelle diverse basi normative richiamate.
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