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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/251

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/251 della Commissione, del 23 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/251 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. La misura attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si fonda sui criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale atto. I valori sono aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili e il regolamento si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione, per il giorno di pubblicazione, dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine/paese terzo. I valori forfettari fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di mercato per gli ortofrutticoli. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori rispetto ai prodotti e alle origini non compresi nell'allegato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/251 della Commissione interviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, della disciplina del prezzo di entrata applicabile a taluni ortofrutticoli importati. Il considerando evidenzia che i valori forfettari sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e finalità

L'atto si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. La funzione del regolamento è esclusivamente tecnica: fissare, per un dato momento, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti interessati.

Ambito di applicazione materiale

La disciplina riguarda taluni prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codice NC. I valori sono associati anche ai codici dei paesi terzi di origine, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini". L'allegato contiene, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del prodotto e del paese di provenienza. A titolo di esempio, per il codice 0702 00 00 sono previsti valori differenziati per IL, MA, SN, TN, TR e ZZ; per il codice 0808 30 90 sono previsti valori per CL, CN, TR, ZA e ZZ. L'elenco è tassativo per i prodotti e le origini ivi indicati.

Entrata in vigore e portata giuridica

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e produce effetti immediati per le operazioni di importazione cui si applica.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del valore forfettario

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e servono alla determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Fissazione dei valori per prodotto e origine

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i corrispondenti codici dei paesi terzi e il valore forfettario in EUR/100 kg, con importi differenziati a seconda dell'origine; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutta

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