Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/258

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/258 della Commissione, del 24 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una specifica data, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e, in taluni casi, per paese terzo di origine. I valori forfettari all'importazione sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di applicazione dell'OCM agricola. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea e l'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni espressamente indicate nel testo, ma riguarda solo i prodotti e le origini elencati nell'allegato.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/258 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e coerente con i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede che la Commissione determini i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti e periodi, individuati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando rileva che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; da ciò discende la necessità di un atto immediatamente efficace, pubblicato e applicabile senza ritardo.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC e, per ciascuna voce, tramite origine da paesi terzi specificamente indicati. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'allegato contiene, tra gli altri, prodotti riconducibili ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione previsti dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato specifica i valori per ciascun codice NC e, quando pertinente, per origine: ad esempio, il regolamento distingue tra paesi come IL, MA, SN, TN, TR, EG, JM, US, CL, CN, ZA e il codice "ZZ" per le altre origini. Il valore è quindi differenziato in funzione del prodotto e della provenienza, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Allegato con valori per codice NC e origine

L'allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori forfettari all'importazione per specifici codici NC e per determinati codici paese terzo. Il codice "ZZ" è precisato come corrispondente ad "altre origini". Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre chiarito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e calcolo giornaliero

Nei considerando si richiama il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che in attuazione degli esiti dell'Uruguay Round prevede i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Si precisa che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, giustificando l'entrata in vigore immediata.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.