Ordinanza n. 22/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2025 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale civile, 1° Reparto - 1 Divisione - 1 Sezione, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 23 Ottobre 2025, avente ad oggetto "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.4.2002. Sottocapo Scelto -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (LE) il -OMISSIS-”, nella parte in cui, il ricorrente, è stato invitato a presentarsi – in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto legislativo n. 151/2001 - il giorno 27 Ottobre 2025, presso la Direzione di Commissariato della Marina Militare -OMISSIS- di -OMISSIS- a decorrere dal 27 Ottobre 2025 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti – con il profilo professionale di Assistente Amministrativo – cod. FA31, ex fascia retributiva F3; nonché nella parte in cui, il ricorrente, è stato invitato a prendere servizio, al termine della suddetta assegnazione temporanea, presso la Scuola Sottoufficiali della Marina Militare Mariscuola di La Maddalenna (SS); - del Decreto del 08 settembre 2025, richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.10.2025 comunicato al ricorrente, con cui il Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare Sottocapo Scelto SSAL/FRL/CNA -OMISSIS-, ha disposto il transito del nell’Area Assistenti del personale civile, fascia retributiva F3; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e, segnatamente, della bozza di contratto di lavoro per il transito nei ruoli civili del predetto Ministero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale che dispone il transito nei ruoli civili, individua il profilo amministrativo e la sede di servizio, prevedendo un’assegnazione temporanea e il successivo trasferimento presso una scuola della Marina Militare
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito della non idoneità al servizio militare incondizionato, è stato disposto il transito a tempo indeterminato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con inquadramento nell’Area Assistenti e profilo di Assistente amministrativo. Ha contestato, in particolare, l’individuazione del profilo professionale e della sede di servizio, nonché gli atti presupposti e la bozza di contratto. In sede cautelare il giudice ha ritenuto meritevoli di esame le censure relative all’irragionevole mancata valorizzazione del diploma di perito elettronico posseduto dal ricorrente, escluso dall’Amministrazione soltanto perché conseguito da oltre vent’anni, nonostante la formazione acquisita riguardasse proprio l’ambito tecnico. È stata inoltre dedotta, quale elemento sopravvenuto rilevante per il riesame, la documentazione sanitaria che ha riconosciuto il ricorrente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992 e invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%, pur senza riconoscimento dell’handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, né di un’invalidità superiore al 67%.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una sommaria delibazione favorevole delle principali censure. Ha ritenuto irragionevole che l’Amministrazione, nella scelta tra profilo amministrativo e tecnico, non abbia considerato il diploma di perito elettronico esclusivamente perché risalente a oltre vent’anni prima: il tempo trascorso non elimina, di per sé, la pertinenza della formazione scolastica rispetto all’ambito tecnico. Il giudice ha inoltre ritenuto giustificata la rinnovazione dell’attività amministrativa alla luce dei sopravvenuti verbali della Commissione sanitaria, rilevanti ai fini della valutazione della posizione personale e delle esigenze di salute del dipendente. È stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e il riesame della posizione, comprendendo l’individuazione della sede di servizio e dell’eventuale nuovo profilo professionale. Nel riesame l’Amministrazione dovrà considerare anche le scoperture di organico presenti in altre sedi, sebbene inferiori a quella della sede originariamente individuata, così da contemperare le esigenze organizzative con quelle personali, familiari e sanitarie del ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata al 22 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e l’imposizione del riesame amministrativo.
art. 930 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa del transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
È richiamato quale disciplina attuativa del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
È richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento dell’assegnazione temporanea del ricorrente.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
Rileva perché la documentazione sanitaria sopravvenuta ha riconosciuto il ricorrente portatore di handicap ai sensi di tale disposizione.
art. 4, comma 3, l. 104/1992
Il giudice dà atto che la Commissione sanitaria non ha certificato la condizione di handicap grave prevista dalla disposizione richiamata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella scelta del profilo professionale da assegnare a un dipendente transitato dai ruoli militari a quelli civili, l’Amministrazione deve valutare in modo ragionevole e non meramente formalistico i titoli e le competenze posseduti; il solo decorso di un lungo periodo dal conseguimento di un diploma non è sufficiente a escluderne la pertinenza rispetto al profilo tecnico, se la formazione acquisita rimane attinente all’ambito professionale considerato.
- Quando sopravvengono elementi sanitari idonei a incidere sulla posizione personale del dipendente e sulle modalità di impiego, l’Amministrazione deve procedere a un riesame della sede e del profilo professionale, anche se tali elementi non integrano le condizioni più gravi previste dalla normativa di settore.
- Nel riesercizio del potere di individuazione della sede di servizio, l’Amministrazione deve contemperare le proprie esigenze organizzative con le esigenze personali, familiari e sanitarie del dipendente; a tal fine non può limitarsi a considerare la sede con la maggiore scopertura di organico, ma deve valutare anche sedi alternative con scoperture inferiori, ove rilevanti per il bilanciamento degli interessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →