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Legge

L.R. Liguria 8/2002

Modifiche al Titolo II - Capo III - "Gestione rifiuti" della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina sulla gestione dei rifiuti della l.r. 18/1999 e fissa il termine inderogabile del 30 giugno 2003 per l’approvazione dei piani provinciali adottati in attuazione del piano regionale. In caso di mancata trasmissione delle modifiche richieste, esito negativo della sostenibilità ambientale o inutile decorso del termine, è prevista la nomina di un commissario ad acta.

Modifiche alla disciplina regionale di gestione dei rifiuti e termine per l’approvazione dei piani provinciali

Modifiche alla disciplina regionale dei rifiuti

La legge regionale Emilia-Romagna 13 febbraio 2002, n. 8 interviene sul Titolo II, Capo III della l.r. 18/1999 in materia di gestione dei rifiuti, introducendo nuove disposizioni e modificando l’articolato relativo alla materia. Nel testo fornito non sono riportati nel dettaglio i contenuti sostanziali delle modifiche inserite o sostituite.

Termine per l’approvazione dei piani provinciali

Per i piani provinciali adottati dalle Province sulla base delle disposizioni del piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 29 febbraio 2000, è stabilito un termine ultimo e inderogabile per l’approvazione finale: 30 giugno 2003.

Conseguenze del mancato completamento dell’iter

Se non si conclude regolarmente la procedura di approvazione, scatta l’intervento sostitutivo. In particolare, determina la nomina immediata di un commissario ad acta:

  • la mancata trasmissione, nel termine fissato dal Presidente della Giunta regionale nelle diffide ex art. 47 l.r. 18/1999, delle modifiche necessarie a chiudere la procedura di sostenibilità ambientale;
  • la formulazione di una pronuncia negativa sulla sostenibilità ambientale da parte della Giunta regionale, anche dopo l’invio delle modifiche richieste;
  • l’inutile decorso del termine del 30 giugno 2003 senza approvazione finale del piano.

Il commissario ad acta provvede all’adozione dei provvedimenti surrogatori necessari.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La parte dell’atto relativa al termine per l’approvazione dei piani provinciali aveva una funzione strettamente transitoria e legata a procedimenti già avviati, con scadenza finale fissata al 30 giugno 2003. Per questo motivo, sotto il profilo pratico, la disciplina risulta oggi superata e non più applicabile a nuovi procedimenti.

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