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Legge

L.R. Liguria 7/2002

Integrazione all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (Testo Unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali).

Normativa regionaleL.R. Liguria 7/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale integra l’art. 10 della l.r. 23/2001 in materia di funzionamento dei gruppi consiliari e trattamento economico dei consiglieri regionali. È una disciplina oggi superata, perché espressamente abrogata dalla l.r. 31/2006; non produce più effetti applicativi attuali.

Integrazione del trattamento economico dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari

Integrazione al trattamento economico dei consiglieri regionali

La legge regionale 7 febbraio 2002, n. 7 interviene in modo puntuale sull’art. 10 della l.r. 3 agosto 2001, n. 23, nell’ambito della disciplina regionale sul funzionamento dei gruppi consiliari, sull’assegnazione del personale e sul trattamento economico dei consiglieri regionali nella Regione indicata dal testo.

Oggetto dell’intervento

L’atto non introduce una disciplina autonoma e organica, ma realizza una modifica integrativa di una disposizione già vigente, collegata alle norme regionali sul funzionamento dei gruppi consiliari e sul regime economico dei consiglieri regionali.

Regime applicativo e stato di vigenza

La legge ha avuto efficacia come norma di integrazione della disciplina richiamata, ma risulta espressamente abrogata dall’art. 2 della l.r. 31 ottobre 2006, n. 31. Di conseguenza, non è più utilizzabile come fonte attuale di disciplina e deve considerarsi superata nell’applicazione pratica.

Rilievo operativo

Per l’operatore giuridico la norma ha valore prevalentemente storico: serve solo per la ricostruzione dell’evoluzione normativa del trattamento economico dei consiglieri regionali e delle regole sui gruppi consiliari, ma non per la regolazione di situazioni attuali.

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