Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 6/2002

Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie.

Normativa regionaleL.R. Liguria 6/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava programmazione, contributi, deleghe alle Province, convenzioni e autorizzazioni per impianti e attività sportive e motorio-ricreative in Liguria, con attenzione a impiantistica, manifestazioni, tutela del talento e formazione degli operatori. È però stata abrogata dalla L.R. 40/2009, salvo quanto questa ha espressamente salvato; le disposizioni qui riportate non hanno oggi, in generale, applicazione autonoma.

Sviluppo di impianti e attività sportive e motorio-ricreative in Liguria

Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie in Liguria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Liguria, la promozione dello sport, la programmazione degli impianti, i contributi pubblici e alcune forme di collaborazione istituzionale. Il testo consolidato va letto tenendo conto che la legge è stata abrogata dalla L.R. 40/2009, salvo le eventuali sopravvivenze espressamente previste da quest’ultima.

Finalità e impostazione generale

La Regione promuove la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa come strumento di benessere psicofisico, tutela della salute, formazione educativa e sviluppo delle relazioni sociali. Per realizzare tali finalità si avvale della collaborazione con enti locali, scuole, CONI, associazioni sportive e di volontariato. Le discipline svolte sotto il controllo delle federazioni sportive nazionali CONI e degli enti di promozione riconosciuti sono demandate alla normativa nazionale e regionale specifica.

Competenze regionali e ruolo delle Province

La Regione svolge funzioni di programmazione della rete di strutture e servizi sportivi, con l’obiettivo di ridurre gli squilibri territoriali e favorire la diffusione uniforme degli impianti, con particolare attenzione a quelli polivalenti, alla manutenzione e all’adeguamento tecnologico. Cura inoltre il sostegno a manifestazioni e iniziative di rilievo, i collegamenti con il Servizio sanitario nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive e gli interventi di collaborazione con scuola e volontariato sportivo.

Alle Province sono delegate le funzioni amministrative di concessione di contributi per specifiche attività e iniziative di interesse provinciale, tra cui gestione di impianti pubblici da parte di privati, uso extrascolastico degli impianti scolastici, manifestazioni e studi sportivi, centri di avviamento allo sport, sport per disabili e attività motoria per la terza età. La delega deve essere esercitata secondo la normativa vigente e le direttive regionali.

Programmazione regionale e organi consultivi

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta e sentito il Comitato regionale per lo sport, un Programma triennale di promozione sportiva. Il Programma contiene il censimento delle associazioni sportive e degli impianti, criteri di localizzazione e priorità d’intervento, criteri per le forme di gestione, per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e per l’incentivazione dell’impiantistica e delle attività. Prevede anche i raccordi con il Piano sanitario regionale e le risorse per discipline di tradizione ligure e per danni da calamità naturali.

Il Comitato regionale per lo sport è organo consultivo della Giunta, composto da rappresentanti di Regione, enti locali, università, scuola, CONI, enti di promozione sportiva e consulta per i diritti delle persone con disabilità. Dura tre anni e adotta un regolamento interno approvato dalla Giunta. È inoltre prevista una conferenza regionale dello sport, convocata ogni tre anni, per la partecipazione e la verifica dell’attuazione del programma.

Tradizioni sportive liguri e musei dello sport

Ai fini della legge sono considerate discipline di tradizione ligure bocce e petanque, canottaggio a sedile fisso e mobile, pallanuoto, pallone elastico e vela. La Regione riconosce ai Musei dello Sport una funzione primaria di promozione e avvicinamento alla cultura sportiva.

Contributi per impianti sportivi

La Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, nonché per il ripristino di impianti e attrezzature danneggiati da eventi naturali e per opere di protezione a terra e in mare. Sono ammissibili anche le spese di progettazione. I contributi non sono cumulabili per il medesimo intervento nello stesso esercizio finanziario.

I contributi in conto capitale possono arrivare fino all’80% della spesa ammissibile e comunque non oltre euro 51.645,69 per intervento; quelli in conto interessi riguardano mutui con interesse non superiore al 5% per un massimo di 15 annualità, su una spesa ammissibile non superiore a euro 1.032.913,80 per intervento. È previsto che i progetti possano essere suddivisi in lotti funzionali, ciascuno considerato opera autonoma ai fini del contributo.

I beneficiari possono essere Comuni, Comunità montane, enti parco, società e organizzazioni affiliate al CONI, società e associazioni affiliate agli enti di promozione sportiva e istituzioni scolastiche; per i soggetti privati è richiesto il corretto uso pubblico delle opere realizzate.

Contributi straordinari per eventi naturali

Per i danni subiti a causa di eventi naturali la Regione può concedere contributi straordinari in conto capitale o in conto interessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le domande vanno presentate entro 30 giorni dall’evento. I contributi possono coprire anche lavori urgenti già eseguiti prima della domanda, se finanziati con debito, e sono liquidati per il 50% alla concessione e per il resto a lavori conclusi o attrezzature acquisite.

Modalità di domanda, concessione e liquidazione dei contributi

Per i contributi su impianti sportivi, le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, con relazione di coerenza al programma, progetto di massima e piano finanziario. La Regione concede i contributi entro il 31 maggio e fissa il termine di inizio lavori o di concessione del mutuo; tali termini possono essere prorogati una sola volta per un periodo pari all’originario. La mancata osservanza comporta decadenza dal contributo.

La liquidazione avviene con modalità differenziate secondo il tipo di beneficiario e di intervento: per alcuni soggetti dopo aggiudicazione e consegna dei lavori, per altri con dichiarazione di inizio lavori e fideiussione, mentre per i contributi in conto interessi decorre dall’inizio dell’ammortamento del mutuo.

Contributi per attività sportive e tutela del talento

La Regione sostiene manifestazioni, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni di interesse regionale o sovraregionale, anche in collaborazione con altri soggetti, e può organizzare direttamente le iniziative. Le Province possono proporre progetti da inserire tra le iniziative regionali. I beneficiari devono realizzare le attività sovvenzionate, pena la revoca.

Sono previsti contributi agli enti di promozione e propaganda sportiva per promozione, funzionamento e progetti regionali, purché l’ente sia riconosciuto dal CONI, operi a livello regionale e provinciale, svolga attività autonoma in più discipline e sia distinto dalle federazioni sportive nazionali.

La legge istituisce anche un gruppo regionale di giovani atleti di accertato talento, riservato ad atleti fino a 23 anni residenti in Liguria da almeno due anni e tesserati per società liguri da almeno due anni consecutivi, con parametri tecnici definiti dalla Giunta su proposta del Comitato. Per tali atleti e per le società di appartenenza possono essere concessi contributi fino a tre anni, per un importo complessivo annuo massimo di euro 5.164,57 per atleta; almeno il 60% deve andare all’atleta come borsa di studio, il resto alla società per la valorizzazione tecnica.

Procedura per le iniziative e per i contributi su attività e talento

Le iniziative di interesse regionale devono essere segnalate alla Regione almeno 60 giorni prima dello svolgimento. Le domande per i contributi agli enti di promozione sportiva vanno presentate entro il 31 gennaio. Le domande per l’inserimento degli atleti nel gruppo del talento sportivo e per i relativi benefici vanno presentate entro il 15 settembre per l’anno successivo.

Collaborazioni istituzionali e convenzioni

La Regione stipula convenzioni con il CONI per coordinare le iniziative sul territorio e per disciplinare i rapporti con la Scuola regionale dello sport. Sono inoltre previste forme di collaborazione con direzione scolastica regionale, enti locali, università e istituzioni scolastiche per l’uso degli impianti e per l’organizzazione di manifestazioni sportive. La legge prevede anche convenzioni con l’Amministrazione penitenziaria e con le Forze armate e di polizia per favorire la pratica motoria e l’utilizzo condiviso delle strutture sportive.

Attività motorio-ricreative e autorizzazioni degli impianti

La Regione disciplina con regolamento i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti destinati ad attività ginniche, di muscolazione, formazione fisica e attività motorie per la terza età, escluse alcune categorie già indicate dalla legge, tra cui impianti per attività sportive dilettantistiche affiliate al CONI, impianti sportivi scolastici e specifici centri non sportivi o danzanti.

L’apertura e l’esercizio degli impianti sono subordinati ad autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della conformità al regolamento, dell’assicurazione per gli utenti, della presenza di un direttore responsabile con titolo idoneo e di istruttori qualificati; l’autorizzazione indica attività, attrezzature, numero massimo di praticanti e profilo minimo funzionale. Sono previste sospensione e revoca in caso di perdita dei requisiti o delle condizioni previste.

Regime transitorio per gli impianti e autorizzazioni provvisorie

Gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi al regolamento entro 24 mesi, termine successivamente prorogato e ulteriormente prorogabile secondo le modifiche richiamate nel testo. Gli impianti già autorizzati o in corso di avvio dovevano presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi, in attesa dell’autorizzazione definitiva. È prevista anche la possibilità, in caso di comprovata impossibilità di adeguamento a prescrizioni igienico-sanitarie o strutturali, di soluzioni alternative autorizzate dal Comune.

Doping, formazione e sanzioni

La Regione programma attività di prevenzione e tutela della salute contro il doping e può sospendere i contributi regionali alle società i cui atleti assumano sostanze vietate. Ai titolari di autorizzazione che commercino o detengano sostanze dopanti si applica la revoca dell’autorizzazione comunale.

La legge disciplina inoltre corsi di formazione per operatori sportivi, istruttori sportivi e massaggiatori sportivi, prevedendo specifiche forme di equiparazione per chi avesse già maturato esperienza professionale e superato i corsi regionali; l’articolo sui massaggiatori sportivi risulta però dichiarato costituzionalmente illegittimo. La gestione di impianti senza autorizzazione è punita con sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 e chiusura dell’impianto fino al rilascio dell’autorizzazione.

Disposizioni finanziarie, controlli e transitorio generale

Le Province rendicontano annualmente alla Regione l’attività delegata e trasmettono dati e informazioni. La Regione trasferisce alle Province le risorse per le funzioni delegate in parte in proporzione alla popolazione e in parte in base ai progetti del programma regionale. I beneficiari dei contributi per attività sportive devono presentare una relazione finale con i documenti di spesa.

La Giunta presenta annualmente al Consiglio una relazione sull’attività svolta, inclusa quella delle funzioni delegate. In sede di prima applicazione erano previsti termini specifici per l’approvazione del programma, del regolamento e per la presentazione delle prime domande; le procedure pendenti restavano disciplinate dalla normativa previgente e i modelli di domanda dovevano essere pubblicati sul BURL.

Obsolescenza della disciplina

La legge è espressamente abrogata dalla L.R. 40/2009, salve le diverse disposizioni di salvaguardia previste da quest’ultima. Per questo, nel sistema attuale, ha valore principalmente ricostruivo e storico, non costituendo in via generale una base applicativa autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.