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Legge

L.R. Liguria 10/2002

Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Normativa regionaleL.R. Liguria 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio 12 marzo 2002, n. 10 integra la disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie regionali, intervenendo sulle tasse sulle concessioni regionali. Prevede inoltre una norma transitoria limitata ai versamenti 1996 del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, escludendo le sanzioni se i conguagli sono stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.

Disposizioni integrative sulle sanzioni tributarie regionali

Disposizioni integrative sulle sanzioni tributarie regionali

La legge regionale del Lazio 12 marzo 2002, n. 10 interviene in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie regionali. Il provvedimento aggiorna la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e contiene una specifica previsione transitoria riferita a un’annualità già chiusa.

Intervento sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

La legge modifica l’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66, come già sostituito dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, inserendo un nuovo comma dopo il comma 3. Dal testo fornito non emergono il contenuto letterale della modifica né ulteriori dettagli applicativi, ma l’intervento si colloca nell’ambito delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni tributarie relative alle tasse sulle concessioni regionali.

Norma transitoria sui versamenti del 1996 per il tributo speciale sui rifiuti in discarica

La legge contiene una disciplina transitoria molto circoscritta: per i versamenti effettuati nell’anno 1996 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, non si applicano le sanzioni amministrative tributarie per insufficiente o ritardato versamento, purché i conguagli dovuti siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La disposizione transitoria riguarda esclusivamente versamenti e conguagli relativi al 1996 e al termine del 31 gennaio 1997, quindi ha portata esaurita e non produce effetti operativi attuali. La legge, nel suo insieme, ha contenuto puntuale e di scarsa utilità applicativa oggi, essendo riferita a fattispecie tributarie e a periodi già definiti.

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