Cassazione Penale, Sentenza n. 24175/2026 del 01/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto e poi confermato dal Tribunale del riesame su armi, munizioni e reperti balistici rinvenuti presso l'abitazione appartenente al de cuius, padre dell'indagata, già consulente balistico in numerosi procedimenti penali. Il Tribunale aveva rigettato il riesame quanto alla contravvenzione di omessa custodia di armi e dichiarato inammissibile la richiesta per i reati di detenzione di munizioni e armi e di ricettazione, ritenendo, da un lato, sussistente il fumus del reato di cui all'art. 20 l. n. 110/1975 per difetto di adeguate cautele custodiali, e, dall'altro, mancante un interesse concreto e attuale della ricorrente alla rimozione del vincolo. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: mancata risposta del Tribunale alle censure contro il decreto genetico; impossibilità per il giudice del riesame di integrare una motivazione ritenuta carente; omessa valutazione di elementi difensivi relativi alla disponibilità delle armi da parte dei Carabinieri e alla perdita di signoria della ricorrente; asserita incompletezza degli atti trasmessi; insussistenza del fumus sia per l'omessa custodia sia per detenzione di armi e munizioni e ricettazione; infine, in via specifica, l'inapplicabilità dell'art. 20 l. n. 110/1975 alle armi antiche. La difesa ha anche rappresentato di non avere interesse alla restituzione dei beni, ma di voler soltanto una pronuncia sull'insussistenza del fumus e del periculum.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per la gran parte dei motivi, inammissibile per genericità e per difetto di interesse concreto e attuale alla rimozione del sequestro, richiamando il principio secondo cui tale interesse è necessario anche nel riesame e nel ricorso avverso il sequestro preventivo. Ha però accolto il motivo relativo alla natura di alcune armi sequestrate, ritenendo che il Tribunale non avesse svolto una verifica effettiva sulla loro possibile qualificazione come armi antiche e, quindi, sull'applicabilità o meno dell'art. 20 l. n. 110/1975. Ne è derivato l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale della libertà di Cosenza per nuovo giudizio limitatamente a tale profilo.
Norme richiamate
art. 20 l. 18 aprile 1975, n. 110
La contravvenzione di omessa custodia riguarda le armi disciplinate dagli artt. 1 e 2 della legge; non è configurabile per le armi antiche, che ricadono nell'art. 10, comma 7, e nel relativo regolamento.
art. 10, sesto comma, l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato per distinguere le armi antiche dal regime delle armi comuni da sparo.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Il ricorrente in riesame o in cassazione deve avere un interesse concreto e attuale alla rimozione del sequestro; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Il richiamo è usato dalla difesa per sostenere che il giudice del riesame avrebbe dovuto annullare il provvedimento in caso di mancanza di motivazione, ma la Corte non accoglie in generale questa censura se formulata in modo generico.
art. 125 c.p.p.
È evocato come parametro di motivazione del provvedimento cautelare.
art. 321 c.p.p.
Norma richiamata per il sequestro preventivo e per la verifica del fumus del reato e del periculum in mora.
art. 322 c.p.p.
Indica il giudizio di riesame del sequestro preventivo.
art. 325, comma 1, c.p.p.
In cassazione contro i provvedimenti cautelari reali è deducibile il solo vizio di violazione di legge, non la mera insufficienza o completezza della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È il parametro formale dei motivi di ricorso richiamato dalla difesa per denunciare violazioni di legge processuale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato solo per la forma dell'esposizione dei motivi nel ricorso.
art. 10 d.m. 14 aprile 1982
È richiamato come disciplina regolamentare delle armi antiche.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è deducibile la sola violazione di legge; non sono censurabili in questa sede la mera incompletezza o la non condivisibilità dell'apparato motivazionale.
- L'impugnazione del sequestro preventivo da parte dell'indagato è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo; la mera aspirazione a ottenere una pronuncia di merito sull'infondatezza dell'accusa non basta.
- La deduzione di vizi processuali o di omessa valutazione di elementi difensivi deve essere specifica e supportata da allegazioni puntuali; le censure generiche o assertive sono inammissibili.
- La contravvenzione di omessa custodia di armi ex art. 20 l. n. 110/1975 non si applica alle armi antiche, che sono soggette a un diverso regime normativo; il giudice deve verificare in concreto la natura delle armi sequestrate prima di applicare la fattispecie.
- In materia di sequestro preventivo, il giudice deve confrontarsi con la qualificazione giuridica delle cose sottoposte a vincolo quando tale qualificazione incide direttamente sulla configurabilità del fumus del reato contestato.
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