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Provvedimento

Deliberazione n. 416 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite la piattaforma. Il dirigente competente aveva ingiunto misure immediate per impedire la diffusione del materiale e aveva prescritto, in via cautelare, la conservazione per finalità probatorie di eventuale materiale acquisito in chiaro, per 12 mesi e con misure idonee a non rendere identificabili direttamente gli interessati. Il provvedimento del 4 luglio 2024 si limita alla ratifica della determinazione d’urgenza.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di provvedimento d’urgenza contro Telegram FZ-LLC per segnalazione di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per la prevenzione della diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. La decisione interviene a seguito di una segnalazione dell’interessato relativa a materiale destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.

Quadro normativo e competenza dell’Autorità

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente la segnalazione da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Fatti e origine del procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram indicata. Verificata la riconducibilità della segnalazione alla disciplina speciale sul cosiddetto revenge porn, il dirigente competente ha adottato la determinazione n. 291 del 24 giugno 2024.

Misure urgenti adottate nei confronti della piattaforma

Con il provvedimento d’urgenza è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione secondo le modalità richieste.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 4 luglio 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, e ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 291/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti predisposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato e preservarne eventuale valore probatorio.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. La norma prevede l’intervento dell’Autorità entro 48 ore dalla segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione del materiale sulla piattaforma Telegram e ha chiesto l’intervento dell’Autorità. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 291 del 24 giugno 2024.

Contenuto delle misure urgenti impartite a Telegram FZ-LLC

Il dirigente ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 4 luglio 2024 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 291/2024 adottato il 24 giugno 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

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