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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14200/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure: (1) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza (artt. 522 e 516 c.p.p. in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2 L.F.), per aver contestato l'omessa consegna al curatore delle scritture contabili relative al 2014 e al triennio precedente e invece condannato per l'omessa tenuta delle scritture a far data dal 2010 (diversa fattispecie rispetto alla mera omessa consegna); (2) vizio di motivazione e errata qualificazione dell'elemento soggettivo: la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il dolo (anche nella forma del dolo eventuale) necessario per la bancarotta fraudolenta documentale, mentre la condotta sarebbe stata al più colposa o, comunque, riconducibile alla bancarotta documentale semplice o alla fattispecie con dolo generico, non alla fattispecie con dolo specifico volta a recare pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nessuna violazione del principio di corrispondenza perché l'imputazione era formulata in termini tali da consentire adeguata difesa e non è stato provato alcun concreto pregiudizio difensivo). Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che la motivazione della Corte d'appello ha equivocato sulla natura dell'elemento soggettivo: ha confuso le diverse fattispecie di art. 216, comma 1, n. 2 L.F. (omessa/occultamento delle scritture che richiede dolo specifico vs fraudolenta tenuta che presuppone dolo generico). Per tale motivo la sentenza è stata annullata limitatamente all'accertamento dell'elemento soggettivo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare (L.F.)

    Disciplina le fattispecie di bancarotta documentale; la giurisprudenza distingue due profili: l'ocultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e la fraudolenta tenuta/omessa annotazione che è reato a dolo generico. La Corte ha richiamato questa distinzione per rilevare l'errore della Corte d'appello.

  • art. 217, comma 2, Legge Fallimentare (L.F.)

    Norma collegata alle sanzioni per le fattispecie di bancarotta documentale; richiamata nel quadro dell'inquadramento della condotta contestata.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Riferito al principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha valutato che non sussisteva mutamento sostanziale del fatto tale da pregiudicare la difesa dell'imputato.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla necessità che la sentenza sia conforme all'imputazione; la Corte ha esaminato l'eventuale violazione e l'ha ritenuta infondata nel caso specifico.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti necessari per la motivazione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra omessa consegna delle scritture al curatore e omessa tenuta/occultamento delle scritture: si tratta di profili diversi, con implicazioni diverse sul piano della responsabilità penale.
  • Per la fattispecie di occultamento o omessa tenuta pur totale delle scritture contabili (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.) è generalmente richiesto il dolo specifico (intento di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto); non basta il mero dolo generico di impedire la ricostruzione del patrimonio.
  • La fraudolenta tenuta delle scritture o l'omessa annotazione di singole operazioni può rientrare nella fattispecie a dolo generico e richiede valutazione distinta rispetto all'omessa istituzione o alla loro materiale sottrazione.
  • Il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza non è violato quando l'imputazione, pur formulata in termini ampi, ha posto l'imputato in condizione effettiva di difendersi e non è provato un danno concreto alla difesa.
  • Se in sede di merito i giudici confondono la tipologia di condotta e l'elemento soggettivo richiesto, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare per un nuovo esame conforme ai criteri di diritto indicati.
  • In casi simili, la strategia difensiva utile è dimostrare che l'omissione era colposa o dovuta a inefficienza/trascuratezza (quindi al più bancarotta semplice) e non al fine di arrecare pregiudizio ai creditori; sulla base di ciò il giudice del rinvio dovrà verificare l'esistenza del dolo specifico o della mera colpa.

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