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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34874/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un procuratore speciale della banca originaria contro due garanti personali di una società poi fallita, per ottenere la condanna al pagamento del debito garantito e, in via revocatoria, la declaratoria di inefficacia di atti di destinazione patrimoniale compiuti dalle garanti. Una delle garanti negava anche l'autenticità della propria sottoscrizione, poi accertata in causa tramite consulenza grafologica. Il tribunale accoglieva domanda di condanna e revocatoria; la corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa considerazione delle conclusioni e, sostanzialmente, omessa pronuncia sulla rilevanza di una sentenza del Tribunale delle imprese che aveva dichiarato la nullità/inefficacia di alcune clausole della fideiussione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che quella decisione comportasse la nullità parziale della fideiussione e l'assenza del credito; 3) violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., contestando che la corte territoriale avesse affermato la mancanza di prova dell'effettiva incidenza, nell'esecuzione del rapporto, delle clausole colpite dal giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il giudicato invocato non era spendibile tra tutte le parti del presente giudizio, poiché la precedente sentenza riguardava soltanto una delle garanti e il relativo contratto; inoltre la questione dell'estensione alla coobbligata era nuova e non specificamente localizzata nei precedenti gradi. La sentenza impugnata, peraltro, aveva esaminato la decisione del Tribunale delle imprese e aveva motivato che la nullità di alcune clausole non aveva inciso in concreto sul rapporto di garanzia, non essendo provato l'uso di quelle clausole nell'esecuzione del contratto. La censura sull'art. 2697 c.c. è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sindacare la valutazione delle prove, non la ripartizione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato l'appello delle fideiussori e, conseguentemente, è rimasta ferma la condanna al pagamento del debito garantito e la pronuncia di inefficacia degli atti di destinazione patrimoniale già resa in primo grado. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; inoltre è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza per omessa pronuncia non può essere veicolata correttamente come semplice violazione di legge se il vizio denunciato attiene all'articolazione del decisum e alla completezza della motivazione; in ogni caso, la mancata trascrizione delle conclusioni non determina nullità se il giudice le ha sostanzialmente considerate.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta; la censura deve essere specifica e correlata alla motivazione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è denunciabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non è invece censurabile in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia del giudicato presuppone l'identità soggettiva e oggettiva rilevante tra i due giudizi e la riferibilità della precedente decisione a un punto fondamentale comune; in mancanza, non può parlarsi di giudicato opponibile nel nuovo processo.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge non possono essere usati per ottenere un riesame del merito o della valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia, ove effettivamente dedotto, va ricondotto al paradigma del vizio processuale e non alla violazione di legge sostanziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2901 c.c.

    Norma evocata nel giudizio di merito per la revocatoria degli atti di destinazione patrimoniale compiuti dalle garante.

  • art. 2645-ter c.c.

    Norma evocata nel giudizio di merito in relazione agli atti di destinazione patrimoniale oggetto di revocatoria.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nel giudizio precedente come clausola/parametro la cui deroga era stata ritenuta nulla in relazione a fideiussioni conformi allo schema censurato dal Garante; nel caso concreto la Cassazione rileva che la sua invocazione non basta senza prova dell'effettiva incidenza nel rapporto.

  • art. 287/1990

    Invocato nel giudizio presupposto per sostenere la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

  • art. 2041 c.c.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è spendibile solo se il precedente accertamento riguarda le stesse parti o comunque soggetti a cui l'efficacia del giudicato sia estensibile, e se verte su un punto fondamentale comune ai due giudizi; altrimenti la sua invocazione è infondata.
  • La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se implica accertamenti di fatto e il ricorrente non dimostra di averla dedotta nei gradi di merito con specifica indicazione dell'atto in cui ciò è avvenuto.
  • L'omessa trascrizione delle conclusioni di parte non determina di per sé nullità della sentenza, se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione la questione sostanziale sottoposta al suo esame.
  • La nullità di alcune clausole di una fideiussione non comporta automaticamente l'inesigibilità dell'intera garanzia, ove il giudice di merito accerti che quelle clausole non abbiano inciso in concreto sull'esecuzione del rapporto e tale accertamento non sia validamente censurato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo per errata distribuzione dell'onere probatorio, non per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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