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Messaggio

Messaggio numero 11999 del 25-07-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina lo sgravio contributivo per le imprese edili nel 2013: in assenza del decreto ministeriale entro il 31 luglio, si applica dal 30 agosto 2013 la misura 2012 pari all’11,50%. Vengono richiamate le modalità di domanda telematica, i controlli, l’attribuzione del codice 7N, le regole per matricole sospese o cessate e la gestione di eventuali differenze se il decreto successivo modificasse la misura.

sgravio contributivo per aziende edili 2013

Sgravio contributivo per le aziende edili nel 2013

Il documento fornisce indicazioni operative sullo sgravio contributivo previsto per le aziende edili nell’anno 2013. Richiama il meccanismo normativo di conferma o rideterminazione annuale della misura e disciplina le modalità di accesso al beneficio, la decorrenza, l’esposizione nei flussi contributivi e i casi particolari di matricole sospese o cessate.

Quadro normativo e misura dello sgravio

Ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, la misura dello sgravio deve essere confermata o rideterminata ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il documento precisa che:

  • se il decreto non interviene entro il 31 luglio, dopo 30 giorni si applica la riduzione stabilita per l’anno precedente;
  • per il 2013, in mancanza del decreto entro il 31 luglio, dal 30 agosto 2013 le aziende edili possono applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari all’11,50%.

Ambito temporale di applicazione

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.

Modalità di accesso al beneficio

Per fruire dello sgravio è necessario presentare apposita istanza telematica mediante il modulo Rid-Edil, secondo le modalità già descritte nel messaggio n. 12320/2012.

L’istanza può essere inoltrata:

  • dopo l’emanazione del decreto ministeriale;
  • in mancanza del decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013.

Entro il giorno successivo all’invio, i sistemi informativi centrali effettuano controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Gestione delle posizioni contributive e codice di autorizzazione

Le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi allo sgravio sono contraddistinte dal Codice di Autorizzazione 7N.

Il documento specifica che il codice 7N ha validità, a prescindere dalla data di inoltro della domanda, da agosto a dicembre 2013.

Casi di matricole sospese o cessate

Per le matricole sospese o cessate, quando il datore di lavoro deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, l’istanza deve essere inviata tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale.

In tali casi:

  • la sede Inps competente verifica la spettanza del beneficio;
  • se il beneficio spetta, attribuisce il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 12320/2012.

Per le matricole sospese o cessate, invece:

  • il datore di lavoro deve ritrasmettere il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese di attività della matricola;
  • nel flusso deve indicare l’importo del beneficio spettante.

Eventuale successiva modifica della misura

Se il decreto ministeriale, intervenendo successivamente, dovesse modificare la misura dello sgravio rispetto a quella del 2012, l’Istituto:

  • recupererà l’eventuale eccedenza;
  • oppure fornirà alle aziende le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Rinvii operativi

Per gli aspetti relativi alla determinazione della contribuzione su cui applicare la riduzione e ai soggetti aventi diritto, il documento rinvia ai criteri già illustrati nella circolare n. 28/2013.

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