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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26468/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato estinta la pena (mesi 8 di reclusione e euro 6.667,00 di multa) ai sensi dell'art. 172 c.p. contestando il decorso del termine di estinzione: secondo il ricorrente, dopo il riconoscimento della continuazione 'esterna' da parte della Corte d'appello (sentenza passata in giudicato il 23/05/2015) il termine decennale per l'estinzione avrebbe dovuto decorrere da quella data, e non dal precedente passaggio in giudicato della sentenza del 9/01/2014 (irrevocabile il 6/02/2014). Il ricorso è fondato sull'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 172, comma 1 c.p., in relazione agli artt. 81, comma finale, c.p. e 671 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Ha statuito che, ai fini dell'estinzione della pena per reato continuato, il termine di prescrizione/estinzionedella pena per ciascuna condanna va fatto decorrere dalla data in cui quella specifica condanna è divenuta irrevocabile (art. 172, quarto comma c.p.). Il riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione incide sulla determinazione della pena da eseguire ma non sposta la decorrenza dei termini di estinzione delle singole pene; pertanto il Tribunale aveva correttamente fatto partire il termine dall'irrevocabilità della sentenza del 9/01/2014 (6/02/2014) e non dal passaggio in giudicato della pronuncia che riconobbe la continuazione (23/05/2015). Il ricorso del Pubblico ministero è stato respinto e non sono state imposte spese al ricorrente essendo parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen. (commi quarto e sesto)

    Il termine per l'estinzione della pena decorre, quanto alle singole condanne, dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (quarto comma); nel reato continuato la legge fittiziamente considera un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto gli altri profili si applica la disciplina del concorso materiale (sesto comma).

  • art. 81 cod. pen. (c.p.v.)

    Riferimento al criterio di determinazione della pena in caso di concorso di reati/continuazione: la continuazione incide sulla determinazione complessiva della pena ma non altera la decorrenza dei termini delle singole condanne.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alle decisioni del giudice dell'esecuzione: l'istanza di riconoscimento della continuazione è rimessa al giudice dell'esecuzione che determina la pena da eseguire, senza però modificare la decorrenza dei termini di estinzione delle singole condanne.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'articolazione del motivo di ricorso per cassazione: censura di inosservanza o erronea applicazione di norme sostanziali o processuali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del motivo in cassazione rispetto agli atti di impugnazione (richiamato per la formulazione del motivo).

Massime di principio

  • Nel reato continuato la determinazione della pena avviene come per un unico reato, ma agli effetti della decorrenza dei termini (estinzione/prescrizione) si deve valutare la singola condanna: il termine decorre dall'irrevocabilità di ciascuna sentenza relativa a quella imputazione.
  • Il riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione modifica il trattamento sanzionatorio (la pena da eseguire) ma non sposta in avanti la decorrenza del termine di estinzione delle singole pene già irrevocabili.
  • La continuazione è considerata istituto di favore: non può essere interpretata in modo da recare un effetto peggiorativo per il condannato, come il ritardo del dies a quo per l'estinzione della pena.
  • Gli atti interruttivi o sospensivi del decorso (es. carcerazione, atti che interrompono il termine) continuano a valere in concreto e possono incidere sul computo del tempo necessario per l'estinzione secondo la giurisprudenza consolidata.
  • In caso di dubbi su quale momento faccia decorrere il termine di estinzione, la regola di indirizzo è privilegiare la decorrenza dall'irrevocabilità della singola condanna, salvo che la legge disponga espressamente altrimenti.

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