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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32413/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Niglia, ritenendo insufficiente la gravità indiziaria in relazione al reato di concorso in truffa aggravata dall'agevolazione mafiosa e dall'abuso di pubblico ufficio. Il pubblico ministero deduceva vizio di motivazione per omissione e contraddittorietà nella valutazione delle intercettazioni (dichiarazioni di Mazzeo), nel mancato esame della concatenazione degli indizi (esito della graduatoria, successiva assunzione presso altro Comune, interlocutore di stampo mafioso) e nella valutazione della fonte delle informazioni e del ruolo di Mazzeo nella procedura concorsuale; sollevava inoltre esigenze cautelari per il permanere dell'assunzione di Niglia e il rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato plurimi passaggi della motivazione del Tribunale del riesame affetti da manifesta illogicità: contraddizioni sulla presunta prova che Mazzeo avesse passato le domande ma non che Niglia le avesse ricevute; mancata valutazione, secondo le regole della concatenazione degli indizi, dell'effetto probatorio degli eventi successivi (classifica terza al concorso di Cessaniti e successiva assunzione a Zungri); omissione di considerare la qualità di soggetto intraneo di Mazzeo alla procedura concorsuale e la genuinità delle sue dichiarazioni intercettate; errata valutazione del rapporto fra la graduatoria di Cessaniti e la scelta assuntiva del Comune di Zungri, anche alla luce delle norme sull'utilizzo delle graduatorie. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 61 n.9, 110, 416-bis.1, 640 comma 2

    Indicano i reati e le aggravanti contestate (concorso, partecipazione a associazione mafiosa, truffa aggravata e abuso d'ufficio) e costituiscono il quadro normativo dell'accusa.

  • Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 9

    Norma che consente l'utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici presso altre amministrazioni; la Corte la interpreta come fonte che rende plausibile l'assunzione in altro ente mediante utilizzo di graduatoria altrui.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3 comma 61

    Regola le assunzioni mediante utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni; rilevante per verificare la correttezza e la relazione tra le due procedure concorsuali censite.

  • Giurisprudenza citata (principi probatori)

    Richiama principi consolidati: (i) non sono ammissibili spiegazioni manifestamente congetturali sulla dinamica dei fatti; (ii) la prova indiziaria va valutata per concatenazione logica degli indizi; (iii) le confessioni/intercettazioni spontanee possono costituire elemento di convincimento se ritenute genuine e confrontate con altri elementi.

Massime di principio

  • In materia cautelare la gravità indiziaria va valutata anche mediante la concatenazione logica degli indizi: un episodio apparentemente isolato (es. ricezione di informazioni) può acquistare rilievo probatorio se collegato coerentemente con eventi successivi (es. esito della graduatoria, assunzione).
  • Le dichiarazioni intercettate o le confessioni stragiudiziali, se non messe in dubbio quanto a genuinità e spontaneità, possono costituire un elemento probatorio autonomo, purché il giudice ne dia adeguata valutazione e le confronti con altri elementi.
  • La motivazione del giudice deve evitare affermazioni contraddittorie o congetturali prive di plausibile spiegazione fattuale; ogni ipotesi alternativa significativa deve essere considerata e argomentata.
  • Per valutare la relazione fra procedure concorsuali è necessario esaminare i documenti amministrativi (determine, criteri di priorità per l'utilizzo delle graduatorie) per stabilire se l'assunzione successiva sia o meno logicamente dipendente da una graduatoria precedente.
  • Sulle esigenze cautelari va considerato se l'attuale posizione lavorativa dell'indagato mantiene gli effetti dell'ipotetica attività criminosa e se sussiste un concreto rischio di reiterazione mediante la disponibilità di potere nell'amministrazione che lo impiega.

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