Deliberazione n. 423 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva ordinato di impedire la diffusione del contenuto e di conservarne l’eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi. Il provvedimento del 4 luglio 2024 si limita a confermare la determinazione urgente già adottata.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misure urgenti contro la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il provvedimento del 4 luglio 2024 riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Instagram senza il consenso dell’interessato. Il Garante interviene per ratificare un atto adottato in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Garante.
L’art. 144-bis è descritto come norma che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione senza consenso di materiale a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi contemplata dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Instagram.
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 303 del 26 giugno 2024, con cui ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale
Il Garante, valutata la documentazione agli atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 303/2024 adottato il 26 giugno 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Il testo non reca una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già disposte.
Punti principali
Presupposto normativo e natura della segnalazione
La decisione si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque ritenga fondatamente che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Ricevuta la segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 303 del 26 giugno 2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, sulla piattaforma Instagram. Inoltre ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 26 giugno 2024. La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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