Deliberazione n. 404 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito della segnalazione di un minore che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito riguardante la propria persona. Le misure urgenti avevano disposto l'immediato impedimento della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione per fini probatori di eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi e con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per presunto revenge porn su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited in relazione a una segnalazione presentata da una persona minorenne, che ha rappresentato il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante la propria persona.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito in legge 205/2021, che consente al Garante di intervenire in presenza di segnalazioni relative al c.d. revenge porn. La disposizione riguarda registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, ma suscettibili di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali. Il Garante richiama inoltre il dovere di decisione entro quarantotto ore e il rinvio agli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e soggetti destinatari
La persona interessata, indicata come minore di anni 18, ha comunicato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dalla norma e ha chiesto l'intervento dell'Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. I destinatari dell'azione amministrativa sono stati Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited.
Misure urgenti adottate il 27 giugno 2025
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 223 e 224 del 27 giugno 2025. Le misure hanno previsto:
- l'ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per soli fini probatori, l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all'Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale e assenza di sanzione
Nella riunione del 10 luglio 2025 il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza già adottati. Il provvedimento ha dunque natura confermativa/cautelare e non contiene alcuna sanzione pecuniaria, limitandosi a consolidare le misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l'eventuale valore probatorio.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn, cioè di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell'interessato e destinatari dell'intervento
La persona interessata, minorenne, ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, quali gestori delle piattaforme coinvolte.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 223 e 224 del 27 giugno 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha ingiunto ai destinatari di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Contestualmente ha prescritto la conservazione, per soli fini probatori, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 10 luglio 2025 il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 223/2025 e 224/2025 adottati il 27 giugno 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e conservative finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato.
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