L.R. Basilicata 28/2012
“Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata adegua la disciplina dei Gruppi consiliari al D.L. 174/2012, fissando contributi annui, regole di utilizzo per finalità istituzionali, obblighi di rendicontazione e norme sul personale. Introduce disposizioni transitorie fino alla IX legislatura e prevede, dalla X legislatura, un nuovo sistema di dotazione per il personale. In vigore dal 1° gennaio 2013, con successivi aggiornamenti del 2014.
Finanziamento e rendicontazione dei Gruppi consiliari regionali
Disciplina dei contributi, della rendicontazione e del personale dei Gruppi consiliari
La legge regionale della Basilicata recepisce il D.L. n. 174/2012 e modifica la disciplina dei Gruppi consiliari contenuta nella L.R. n. 8/1998. Regola l’assegnazione dei contributi, gli obblighi di rendicontazione, l’impiego del personale e alcuni profili transitori legati alla fase di adeguamento normativa.
Contributi annui ai Gruppi consiliari
Ai Gruppi consiliari è assegnato un contributo annuo a carico dei fondi del Consiglio regionale composto da due elementi:
- € 5.000,00 per ogni Consigliere regionale aderente al Gruppo;
- una ulteriore somma calcolata moltiplicando € 0,05 per abitante, secondo il rilevamento ISTAT annuale della popolazione residente, attribuita in ragione dei consiglieri aderenti al Gruppo.
Il contributo può essere utilizzato solo per scopi istituzionali legati all’attività consiliare e a funzioni di studio, editoria e comunicazione. È espressamente esclusa la contribuzione per partiti o movimenti politici.
Se nel corso dell’anno un Gruppo cessa, si costituisce o varia nella consistenza numerica, le variazioni del contributo decorrono dal mese successivo a quello in cui l’evento si verifica.
È inoltre escluso il contributo per i Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo quelli che risultano così composti già all’esito delle elezioni.
Rendicontazione annuale e di fine legislatura
Il Presidente del Gruppo consiliare deve redigere entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all’anno precedente. Il rendiconto, approvato dal Gruppo, viene depositato presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Alla fine di ogni legislatura i Presidenti dei Gruppi redigono un rendiconto generale riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data del rinnovo del Consiglio regionale. Tale rendiconto deve essere depositato presso l’Ufficio di Presidenza entro il 30° giorno successivo all’elezione per il rinnovo del Consiglio regionale.
Contenuto del rendiconto e regole di trasmissione
Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le linee guida servono a garantire la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità e la documentazione a corredo del rendiconto.
Il rendiconto deve indicare in apposite voci:
- le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale;
- il titolo del trasferimento;
- le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti.
Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, che provvede agli adempimenti successivi secondo la disciplina statale di riferimento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012.
Personale dei Gruppi: contratti di diritto privato e regime transitorio
Nei limiti della spesa consentita per il personale assegnato, comandato o distaccato, i Gruppi possono in alternativa stipulare contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente e di criteri oggettivi di professionalità analoghi a quelli della pubblica amministrazione. I contratti sono sottoscritti dal Presidente pro-tempore del Gruppo, in nome e per conto dei singoli Gruppi, e sostituiscono le unità di personale comandato, distaccato o assegnato entro il limite della spesa prevista.
In via transitoria, fino al termine della IX legislatura e a decorrere dal 1° gennaio 2013, i rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della L. n. 213/2012 con i Gruppi consiliari e con i singoli Consiglieri regionali sono imputati esclusivamente ai Gruppi consiliari, in proporzione al numero dei Consiglieri aderenti. L’Ufficio di Presidenza assegna ai singoli Gruppi le somme necessarie entro il limite della spesa sostenuta nel 2012 per tali collaborazioni, al fine di garantire la continuità dei rapporti di lavoro.
Le somme assegnate possono essere utilizzate esclusivamente per il personale; le somme non spese per tale finalità devono essere restituite. I Presidenti dei Gruppi sottoscrivono i contratti di lavoro di diritto privato e disciplinano le modalità di collaborazione del personale con i Consiglieri del Gruppo. Le spese per il personale contrattualizzato direttamente dai Gruppi non sono imputabili ai capitoli del bilancio regionale destinati al personale del Consiglio regionale.
Nuovo regime del personale dalla X legislatura
A decorrere dalla X legislatura, ai Gruppi consiliari viene assegnata, per le spese del personale, una somma pari al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ogni Consigliere componente il Gruppo.
Fino al limite di tale importo, i Gruppi possono utilizzare personale del comparto pubblico dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6, anche in comando o distacco. La spesa sostenuta dal Consiglio regionale per le unità assegnate, comandate o distaccate è sottratta dall’importo complessivo spettante.
Per la somma residua, in tutto o in parte, i Gruppi possono utilizzare personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa lavoristica, con contratti sottoscritti dal Presidente pro-tempore del Gruppo. I contratti registrati devono essere trasmessi in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Anche in questo regime, la somma assegnata è utilizzabile solo per il personale; le somme non impiegate per tale finalità devono essere restituite.
Abrogazioni e decorrenza
È abrogato il comma 5 dell’art. 12 della L.R. n. 8/1998.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Il testo consolidato richiama inoltre la successiva modifica dell’art. 8 ad opera della L.R. 21 novembre 2014, n. 35.
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