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Legge

L.R. Basilicata 34/2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2002, N. 16 (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 34/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata n. 16/2002 sulla Commissione dei Lucani all’estero, ridefinendo composizione, compensi e compiti del Presidente. Entra in vigore il 1° gennaio 2013, ma il testo è oggi totalmente abrogato dalla L.R. 15 gennaio 2025, n. 11.

Modifiche alla disciplina della Commissione dei Lucani all’estero

Modifiche alla disciplina della Commissione dei Lucani all’estero

La legge regionale della Basilicata interviene sulla L.R. 3 maggio 2002, n. 16, aggiornando la composizione della Commissione, il regime economico dei componenti e le funzioni del Presidente. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, ma risulta oggi totalmente abrogato.

Composizione della Commissione

Viene modificata la struttura della Commissione dei Lucani all’estero. In particolare:

  • il Presidente del Consiglio regionale, oppure un Consigliere da lui delegato, assume le funzioni di Presidente della Commissione;
  • due Consiglieri regionali svolgono l’incarico di Vice Presidente.

È inoltre abrogato il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16/2002.

Trattamento economico dei componenti

Per i componenti della Commissione diversi dal Presidente e dai Consiglieri regionali è previsto un rimborso spese per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia e all’estero, entro i limiti riconosciuti ai dirigenti del Consiglio regionale.

Ai medesimi componenti spetta anche un gettone di presenza pari a euro 30,00 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Compiti del Presidente e missioni

La legge riformula le attribuzioni del Presidente della Commissione dei Lucani all’estero. Il Presidente:

  • convoca, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l’elezione dei rappresentanti di ciascun Paese nella Commissione, secondo i regolamenti applicabili;
  • convoca le riunioni della Commissione e del Comitato Esecutivo.

Per il Presidente e per i Consiglieri regionali componenti della Commissione, le missioni in Italia e all’estero sono soggette al trattamento previsto dall’art. 9 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 e successive modificazioni.

Entrata in vigore e stato dell’atto

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Il testo consolidato è però oggi privo di utilità pratica, perché la legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. 15 gennaio 2025, n. 11.

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