Ordinanza n. 664/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 16 ottobre 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 16 ottobre 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 4) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; 5) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 6) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 7) del Capo I, art. 1 comma 1, lettera “b”, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 8) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 9) del Decreto di Esclusione dalla Procedura Concorsuale del 16.10.2025; 10) del verbale n. 207 e della scheda medica del 16.10.2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 29%” - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 1, lettera b); 11) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 12) del D.M. 238 del 14.11.2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 13) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco"; 14) del D.M. n. 283 del 23/5/2019 15) del D.M. 5/02/2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 16) del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; 17) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; 18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 19) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 20) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e la n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 19) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei Vigili del Fuoco, fondati sull'accertamento di una massa grassa pari al 29%
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità comunicato il 16 ottobre 2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco. La non idoneità è stata motivata dall'alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 29%, ai sensi della disciplina regolamentare sui requisiti di idoneità fisica. Sono stati impugnati anche il bando, i regolamenti sui requisiti fisici, la nomina della commissione medica, la graduatoria, il verbale e la scheda medica, il decreto di esclusione e le disposizioni che collegano il giudizio definitivo di non idoneità all'esclusione dalla procedura. Il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, il riesame, in subordine l'ammissione con riserva e la convocazione a una sessione straordinaria, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Dall'ordinanza non emergono, tuttavia, le specifiche censure di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza articolate nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, con una commissione composta da almeno due medici, eventualmente coadiuvati da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente e, sulla base di tali dati, la sua idoneità o meno alla selezione. L'incombente dovrà essere eseguito entro il 20 febbraio 2026; la relazione, corredata dalla documentazione pertinente e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i dieci giorni successivi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso di almeno cinque giorni. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il termine per tale adempimento è di trenta giorni, seguito dal deposito della prova entro ulteriori dieci giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Il TAR ha utilizzato gli strumenti della verificazione e degli incombenti istruttori per acquisire un accertamento tecnico sulla consistenza dei dati antropometrici e sulla conseguente idoneità del candidato.
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017
Costituisce la base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco.
art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006
Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco destinatario della procedura.
art. 5, comma 7, d.m. 163/2008
il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso
La disposizione è indicata tra quelle impugnate come fondamento dell'effetto espulsivo del giudizio definitivo di non idoneità.
d.m. 166/2019
Disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il giudizio impugnato richiama la previsione relativa ai parametri di composizione corporea.
art. 20, comma 1, lett. g), d.P.R. 76/2004
È richiamato nella disciplina della procedura speciale per gli effetti collegati all'inidoneità al servizio del personale volontario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un giudizio di non idoneità fisica dipende dalla verifica di dati antropometrici o sanitari controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di definire la domanda cautelare e il merito.
- La verificazione su requisiti di idoneità fisica può essere affidata a un organo sanitario pubblico diverso da quello che ha effettuato l'accertamento originario, purché dotato di adeguate competenze e incaricato di operare mediante una commissione medica idonea allo specifico accertamento.
- Nei giudizi aventi a oggetto l'esclusione da una procedura selettiva, quando l'esito può incidere sulla posizione degli altri partecipanti collocati in graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notifica per pubblici proclami qualora il numero dei contraddittori sia elevato.
- La partecipazione dei consulenti tecnici di fiducia della parte alle operazioni di verificazione può essere ammessa, con obbligo di preavviso sul luogo e sulla data dell'incombente, per assicurare il contraddittorio tecnico nell'acquisizione della prova.
Come è indicizzato
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