Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15911/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo acquirente)

La controversia

Una banca, già creditrice di un soggetto per finanziamenti e fideiussioni risolti per inadempimento e seguiti da decreti ingiuntivi, ha agito ex art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due atti dispositivi compiuti dal debitore: il conferimento di un’azienda individuale in una società e la successiva cessione a un congiunto di tutta la partecipazione così ottenuta. I giudici di merito hanno ritenuto che tali atti avessero depauperato il patrimonio del debitore e fossero stati compiuti con consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie, anche in capo al terzo acquirente. Il terzo acquirente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 2901 c.c.: secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato la sussistenza della scientia damni sulla base di presunzioni non gravi, non precise e non concordanti, avendo dato rilievo decisivo a una pretesa sproporzione tra valore dei beni conferiti e prezzo di cessione delle quote, ma assumendo come parametro il valore nominale della partecipazione anziché il prezzo effettivamente pattuito e pagato; inoltre, gli altri indizi valorizzati (tempistica degli atti e rapporto di affinità) sarebbero stati, da soli, insufficienti a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che nella revocatoria ordinaria la scientia damni del terzo può essere provata per presunzioni, ma solo se gli indizi, valutati globalmente, presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva costruito il ragionamento presuntivo su un presupposto fattuale erroneo e aveva attribuito rilievo decisivo a elementi non adeguatamente verificati, confondendo la mera consapevolezza dell’atto con la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. La motivazione sulla scientia damni è stata quindi giudicata meramente apparente e viziata da violazione di legge. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede, per gli atti a titolo oneroso, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; tale elemento può essere dimostrato anche per presunzioni, ma secondo i criteri legali richiesti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione della scientia damni.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce il ricorso alle presunzioni semplici come mezzo di prova idoneo a ricostruire il fatto ignoto da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la violazione di tali requisiti integra errore di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria la scientia damni del terzo acquirente può essere provata per presunzioni semplici, ma il giudice deve verificare in modo rigoroso che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La valutazione presuntiva deve essere complessiva e non atomistica: elementi isolatamente deboli possono acquistare rilievo solo se letti nel loro reciproco coordinamento.
  • Il rapporto di parentela o affinità tra debitore e terzo non è, da solo, sufficiente a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio per i creditori.
  • La sproporzione tra valore del bene e prezzo di cessione e la tempistica dell'operazione assumono valore indiziario solo se inserite in un quadro fattuale coerente e correttamente accertato.
  • Se il ragionamento presuntivo si fonda su un presupposto fattuale errato o su un travisamento del fatto storico, il vizio non è un mero errore di apprezzamento della prova, ma una violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e della norma sostanziale applicata.
  • In tema di presunzioni, non basta dimostrare la mera consapevolezza dell'atto dispositivo: occorre la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca al creditore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.