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Regolamento

R.R. Liguria 1/2025

Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure disciplina, nel territorio del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, gli interventi ammessi nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera individuate dal PGRA, fissando divieti, condizioni tecniche, regole transitorie e rapporti con strumenti urbanistici e di protezione civile. Vale dalla sua entrata in vigore e si applica ai soli bacini liguri interessati.

Disciplina ligure per gli interventi nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera del PGRA

Disciplina regionale per le aree a pericolosità da alluvione

Il regolamento detta, per la Regione Liguria, le condizioni di gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera mappate dal PGRA. La disciplina opera nel territorio ligure ricadente nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e si integra con il quadro del d.lgs. 152/2006, degli strumenti urbanistici e dei piani di protezione civile.

Finalità, ambito e definizioni rilevanti

Il provvedimento mira a mantenere livelli sostenibili di gestione del rischio alluvionale in rapporto alle trasformazioni territoriali e all’uso del suolo, regolando gli interventi nelle aree perimetrate dal PGRA vigente. Oltre alla disciplina del rischio idraulico, contiene anche norme di governo del territorio regionale.

Ai fini applicativi assume rilievo un ampio apparato definitorio, tra cui:

  • le aree a pericolosità fluviale P3, P2 e P1 e costiera P3 e P2;
  • gli ambiti a minore pericolosità relativa P3_0 e P2_0;
  • la fascia di riassetto fluviale (RF) e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua;
  • gli accorgimenti tecnico-costruttivi di flood-proofing;
  • lo studio di compatibilità idraulica per nuove infrastrutture;
  • i servizi essenziali, il carico insediativo, i volumi tecnologici e la rete infrastrutturale viaria e ferroviaria.

Principi generali della disciplina

Negli ambiti a pericolosità alluvionale gli interventi devono comunque rispettare alcuni principi comuni. In particolare:

  • gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non devono aumentare la vulnerabilità;
  • nelle aree fluviali non devono compromettere la sistemazione idraulica definitiva, aumentare la pericolosità o ostacolare il deflusso, né ridurre in modo significativo la capacità di invaso;
  • nelle aree costiere non devono compromettere l’effetto dissipativo della spiaggia né ostacolare la dissipazione del moto ondoso;
  • i parcheggi a raso nelle aree fluviali P3 e P2 sono ammessi solo previa verifica comunale di compatibilità con la pianificazione di protezione civile e con adeguate misure di gestione in sicurezza durante le allerte;
  • la compatibilità degli interventi ammessi deve essere attestata in progettazione e, quando richiesto, verificata con perizia tecnico-idraulica coerente con il PGRA.

Per i manufatti, depositi e insediamenti già esistenti, i Comuni devono promuovere, anche tramite incentivi, misure di riduzione del rischio, privilegiando delocalizzazione, inabitabilità di locali non compatibili, protezioni passive dagli allagamenti e variazioni di destinazione d’uso più compatibili con il contesto di rischio.

Aree a pericolosità fluviale elevata P3

Nelle aree fluviali P3 la disciplina è la più restrittiva. In linea generale non sono consentiti:

  • nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  • nuovi impianti soggetti all’allegato VIII, parte seconda, del d.lgs. 152/2006;
  • nuovi sottopassi e nuovi volumi interrati;
  • nuova edificazione;
  • nuove o ampliate infrastrutture, salvo attraversamenti, opere necessarie per la pubblica incolumità e infrastrutture viarie e ferroviarie non diversamente localizzabili, alle condizioni tecniche previste;
  • nuove strutture ricettive all’aria aperta e aumento della capacità delle esistenti.

Sono ammessi, con condizioni specifiche:

  • i cambi di destinazione d’uso del patrimonio esistente solo se non aumentano il carico insediativo e se accompagnati da flood-proofing;
  • la demolizione e ricostruzione, ma solo se elimina la vulnerabilità e si accompagnano le misure di autoprotezione previste dai piani comunali;
  • nuovi impianti di depurazione e potabilizzazione e relativi volumi tecnici, anche interrati, se progettati per evitare allagamenti e sversamenti nell’evento duecentennale;
  • nuovi volumi tecnologici, purché non alterino il deflusso né peggiorino la pericolosità circostante e siano costruiti in modo da proteggere gli impianti interni.

All’interno di ambiti di tessuto urbano consolidato e di ambiti a minore pericolosità relativa P3_0, e fermo il divieto di alcune categorie di intervento, sono possibili nuove edificazioni non interrate e non riferite a servizi essenziali, se dotate delle misure tecniche dell’allegato 1a e delle misure di autoprotezione. Nell’UoM Magra sono inoltre ammessi, con parere regionale, adeguamento e riorganizzazione di impianti di frantumazione inerti e betonaggio, a condizioni idrauliche e di sicurezza puntualmente definite.

Aree a pericolosità fluviale media P2

Nelle aree fluviali P2 valgono divieti analoghi, ma con un margine più ampio per alcune fattispecie. Restano vietati, salvo eccezioni:

  • nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  • nuovi sottopassi e nuovi volumi interrati;
  • nuova edificazione;
  • nuove o ampliate infrastrutture, salvo attraversamenti, opere per la pubblica incolumità e infrastrutture viarie e ferroviarie non diversamente localizzabili, alle condizioni previste;
  • nuove strutture ricettive all’aria aperta e aumento della capacità delle esistenti.

Sono ammessi, con requisiti tecnici specifici:

  • demolizione e ricostruzione solo se comporta eliminazione della vulnerabilità;
  • nuovi impianti di depurazione, potabilizzazione e trattamento rifiuti, con volumetrie tecniche collegate, anche interrate, se progettati per l’evento duecentennale;
  • nuovi impianti soggetti all’allegato VIII solo se non diversamente localizzabili e con adeguato studio idraulico;
  • nuovi volumi tecnologici se non peggiorano il deflusso e non espongono gli impianti a danneggiamenti.

Negli ambiti P2_0, all’interno di tessuto urbano consolidato, sono consentite nuove edificazioni con misure dell’allegato 1a; sono inoltre ammesse nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, ma solo se sostitutive di opere situate in aree più pericolose, con battente massimo inferiore a 30 cm e velocità di scorrimento sotto 1 m/s. In tali ambiti sono ammessi anche volumi interrati, solo se senza permanenza continuativa di persone e alle medesime condizioni idrauliche. Nelle aree P2_0 esterne al tessuto urbano consolidato, ma solo nell’UoM Magra, è consentita nuova edificazione a condizioni ancora più restrittive, senza servizi essenziali e senza interferenze con la fascia di riassetto fluviale.

Sempre nell’UoM Magra, nelle aree P2, è consentito l’ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di betonaggio e frantumazione inerti, se supportati da uno studio di compatibilità idraulica che garantisca laminazione, non aggravamento del rischio, non pregiudizio alla futura messa in sicurezza e adeguata stabilità dei cumuli e protezione da sversamenti.

Aree a pericolosità fluviale bassa P1

Nelle aree P1 sono consentiti tutti gli interventi, ma devono essere adottate tipologie costruttive finalizzate a ridurre la vulnerabilità e il rischio per la pubblica incolumità, anche mediante gli accorgimenti di flood-proofing dell’allegato 1a e le misure di autoprotezione previste dai piani comunali di protezione civile.

Aree a pericolosità costiera elevata P3

Nelle aree costiere P3 non sono consentiti, in via generale:

  • nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  • nuovi impianti soggetti all’allegato VIII del d.lgs. 152/2006;
  • nuovi sottopassi e nuovi volumi interrati;
  • nuova edificazione;
  • nuove o ampliate infrastrutture, salvo opere necessarie per la pubblica incolumità e reti viarie e ferroviarie non diversamente localizzabili, senza aumento del rischio;
  • nuove aree a parcheggio a raso;
  • nuove strutture ricettive all’aria aperta e incremento della capacità di quelle esistenti.

Nelle aree di spiaggia sono consentite modifiche di strutture esistenti solo se riducono la vulnerabilità tramite gli accorgimenti dell’allegato 1b.

Nelle aree costiere P3 non ricomprese tra le aree di spiaggia, se non diversamente localizzabili, sono ammessi:

  • nuova edificazione e modifica/ampliamento di edifici esistenti, purché non interrati e non riferiti a servizi essenziali, con misure dell’allegato 1b;
  • nuove aree a parcheggio a raso con adeguati accorgimenti tecnici;
  • nuovi volumi tecnologici, se non aggravano la pericolosità;
  • nuovi impianti di depurazione e potabilizzazione e relativi volumi tecnici, anche interrati, se idonei a evitare allagamenti e sversamenti nell’evento centennale.

I cambi di destinazione d’uso sono ammessi nelle aree non di spiaggia se non aumentano il carico insediativo, anche temporaneo, e se accompagnati da accorgimenti tecnici. La demolizione e ricostruzione è consentita solo se comporta riduzione della vulnerabilità. Per le attività elioterapiche negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate, fuori stagione balneare, Comune e Autorità di sistema portuale possono consentire l’esercizio con misure di tutela della pubblica incolumità.

Aree a pericolosità costiera media P2

Nelle aree costiere P2 si applica una disciplina sostanzialmente analoga, con divieti iniziali per:

  • nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  • nuovi impianti soggetti all’allegato VIII;
  • nuovi sottopassi e nuovi volumi interrati;
  • nuova edificazione;
  • nuove o ampliate infrastrutture, salvo le eccezioni previste;
  • nuove strutture ricettive all’aria aperta e aumento della capacità esistente.

Nelle aree di spiaggia sono consentite modifiche di strutture esistenti se riducono la vulnerabilità con gli accorgimenti dell’allegato 1b.

Nelle aree non ricomprese nelle spiagge, se non diversamente localizzabili, sono ammessi:

  • nuova edificazione e ampliamento/modifica di edifici esistenti, purché non interrati e non destinati a servizi essenziali, con misure dell’allegato 1b;
  • nuovi volumi tecnologici se non aumentano la pericolosità;
  • nuovi impianti di depurazione e potabilizzazione e volumi tecnici collegati, anche interrati, se idonei a evitare allagamenti e sversamenti nell’evento centennale.

Anche qui sono ammessi cambi di destinazione d’uso senza incremento del carico insediativo e con accorgimenti tecnici, demolizione e ricostruzione con riduzione della vulnerabilità e, fuori stagione balneare, attività elioterapiche autorizzabili da Comune e Autorità portuale con misure di sicurezza.

Portata di piena di progetto e pareri dell’Autorità di bacino

La portata di piena da assumere nella progettazione di opere idrauliche e di opere interferenti con il corso d’acqua coincide con quella idrologica alla base della perimetrazione delle aree P2 del PGRA.

I progetti di opere idrauliche finalizzate alla riduzione della pericolosità da alluvione sono sottoposti al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale per l’aggiornamento del quadro conoscitivo e il riesame delle mappe di pericolosità. Nei casi previsti dal PGRA, anche i progetti di utilizzo del territorio nelle aree a pericolosità fluviale e costiera sono soggetti al parere dell’Autorità.

Fascia di riassetto fluviale

Nella fascia di riassetto fluviale non sono ammessi:

  • cambi di destinazione d’uso con aumento del carico insediativo;
  • nuova edificazione;
  • demolizione e ricostruzione;
  • infrastrutture, salvo le opere di attraversamento e le relative opere di collegamento.

Sono invece consentiti impianti tecnologici e piccoli manufatti di servizio, nonché sistemazioni o trasformazioni a fini agricoli, se previsti in parchi urbani o aree a verde attrezzato, oppure connessi a fondi agricoli o al rimessaggio di imbarcazioni, e purché non ostacolino il deflusso e risultino compatibili con i livelli di pericolosità e inondabilità.

Nell’UoM Magra sono inoltre consentiti, anche in aree P3 e P2:

  • ampliamenti di edifici esistenti connessi alla cantieristica nautica non delocalizzabile, previo parere regionale, non interrati o seminterrati e senza riduzione della distanza dalla sponda;
  • ristrutturazioni della rete viaria e ferroviaria e di reti/impianti esistenti pubblici o di interesse pubblico non delocalizzabili, purché non aggravino il rischio e non pregiudichino gli interventi di sistemazione idraulica.

La fascia può essere aggiornata o estesa sulla base di nuovi studi e progetti di messa in sicurezza; è prevista anche la rilocalizzazione fuori fascia dei manufatti o edifici esistenti. Gli eventuali incrementi di valore degli immobili dovuti agli interventi ammessi non rilevano ai fini dell’indennità di esproprio.

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua non studiati idraulicamente

Per i tratti non compresi nei tratti studiati idraulicamente è istituita una fascia di rispetto, misurata secondo il r.r. 3/2011, pari a:

  • 40 metri per il reticolo di primo livello;
  • 20 metri per il reticolo di secondo livello;
  • 10 metri per il reticolo di terzo livello.

Per i corsi d’acqua di cui all’articolo 91, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 18/1999, la fascia è di 10 metri. Nella fascia si applica, fino alla conclusione del procedimento di definizione delle aree a pericolosità fluviale, la disciplina delle aree P3. La disciplina non si applica ai tratti con morfologia incassata tali da escludere possibili esondazioni. La fascia si coordina con le fasce di inedificabilità assoluta previste dal r.r. 3/2011.

Interventi ai margini delle aree di pericolosità

Per gli interventi urbanistico-edilizi confinanti con i limiti delle aree a diversa pericolosità, il Comune deve verificare che non si producano variazioni delle condizioni di pericolosità da alluvione. Nei casi di demolizione e ricostruzione o di trasformazione morfologica è necessario il previo parere vincolante dell’ufficio regionale competente, che valuta anche l’eventuale necessità di accorgimenti costruttivi, misure di protezione o opere idrauliche.

Rapporti con strumenti urbanistici, protezione civile e piano mare-costiero

Gli strumenti di pianificazione territoriale regionale, metropolitana, provinciale e comunale devono essere coerenti con il regolamento; le sue prescrizioni prevalgono immediatamente, salvo le previsioni più restrittive degli strumenti stessi.

Il PGRA e il regolamento costituiscono base per l’adozione e l’aggiornamento dei piani provinciali e comunali di emergenza. La disciplina va inoltre applicata in modo integrato con le norme del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero.

Regime transitorio e salvaguardia

Dalla data di entrata in vigore non sono assentibili né realizzabili interventi contrastanti con la nuova disciplina. Sono però fatti salvi:

  • gli interventi già dotati di titolo edilizio;
  • quelli già approvati in base alla normativa previgente, se i lavori iniziano entro tre anni;
  • quelli già oggetto di pareri idraulici positivi previgenti, se i lavori iniziano entro tre anni;
  • gli interventi previsti da strumenti attuativi, progetti urbanistico-operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati nei 5 anni precedenti, se compatibili con la normativa previgente.

Per i tratti non studiati idraulicamente, le richieste di parere già presentate alla data di entrata in vigore si definiscono secondo la normativa precedente. Per i tratti non ancora studiati, la portata di piena di progetto resta quella dei previgenti piani di bacino, salvo studi più aggiornati coerenti con il PGRA. I criteri tecnici delle soppresse autorità di bacino restano riferimenti fino all’adozione dei nuovi, se compatibili.

Regime transitorio per modifiche successive alle mappe PGRA

Se una modifica della mappa di pericolosità del PGRA comporta un aumento del livello di pericolosità, dalla data di efficacia di tali atti non possono essere assentite o realizzate opere in contrasto con il regolamento, salvo quelle già munite di titolo abilitativo e con lavori già iniziati.

Gli interventi già assentiti, o previsti da strumenti attuativi approvati nei 5 anni precedenti ma non ancora iniziati, possono essere realizzati solo previo parere favorevole dell’ufficio regionale competente, che deve verificare l’assenza di aggravio del rischio e può imporre accorgimenti tecnici, misure di autoprotezione e azioni di protezione civile.

Cartografie, allegati e aggiornamenti tecnici

La Regione approva e pubblica sul proprio sito:

  • le mappe degli ambiti normativi a minore pericolosità relativa;
  • la mappatura della fascia di riassetto fluviale;
  • la cartografia dei tratti dei corsi d’acqua studiati idraulicamente;
  • la cartografia delle aree di spiaggia, comprensive di spiagge e opere di difesa costiera.

Gli allegati tecnici possono essere modificati o integrati per adeguamenti tecnici, previo parere dell’Autorità di bacino distrettuale. La Regione può anche adottare indirizzi applicativi per l’attuazione urbanistica della disciplina, previa informativa all’Autorità di bacino.

Decorrenza e attualità applicativa

Il regolamento è un atto vigente e operativo per la disciplina del rischio alluvionale in Liguria, nei limiti del territorio e delle categorie di aree indicate. Non risulta obsoleto, poiché introduce una disciplina tecnica attuale collegata al PGRA e a meccanismi di aggiornamento delle mappe e degli allegati.

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