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Legge

L.R. Liguria 9/2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 9/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Liguria 41/2006 per inserire l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera tra i soggetti pubblici del servizio sanitario regionale, adeguarne lo statuto e disciplinare la nomina del direttore generale. Prevede una transizione entro il 31 dicembre 2025 e l’adeguamento statutario entro 90 giorni. Abroga due articoli della legge 41/2006 e reca la copertura finanziaria per il triennio 2025-2027.

Modifiche al riordino del servizio sanitario regionale ligure in tema di Ospedali Galliera

Modifiche al riordino del servizio sanitario regionale ligure con riferimento agli Ospedali Galliera

La legge regionale interviene sulla l.r. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, per ricondurre espressamente l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera nell’assetto del servizio sanitario regionale, precisandone la natura pubblica, gli atti statutari rilevanti e le regole di nomina del vertice gestionale. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Liguria e opera dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Inquadramento dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera nel servizio sanitario regionale

La modifica all’articolo 2 della l.r. 41/2006 inserisce l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera tra i soggetti erogatori pubblici. Inoltre, viene coordinata la formulazione normativa relativa agli enti del servizio sanitario regionale, sostituendo il riferimento agli “Ospedali Galliera” con il più generale richiamo all’“ospedale” nella disposizione modificata.

Rilievo dello statuto dell’Ente

La legge integra l’elenco degli atti rilevanti ai fini del governo del sistema sanitario regionale, prevedendo espressamente che tra essi rientri anche lo statuto dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera. La modifica evidenzia così l’autonomia organizzativa dell’Ente, ma al tempo stesso la sua rilevanza nell’ordinamento sanitario regionale.

Partecipazione del Galliera all’assetto organizzativo del servizio sanitario

Viene estesa all’Ente ospedaliero Ospedali Galliera la disciplina che, nell’ambito della programmazione e dell’organizzazione sanitaria, considera i soggetti del Servizio Sanitario Nazionale e, per effetto della modifica, anche l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera. L’intervento mira a inserire in modo espresso l’Ente nel perimetro delle strutture regionali disciplinate dalla l.r. 41/2006.

Nomina del direttore generale

La legge introduce una regola specifica per il vertice dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera: il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell’Ente. Si tratta di una previsione speciale che disciplina in modo diretto il procedimento di conferimento dell’incarico apicale.

Partecipazione al servizio sanitario regionale come ente pubblico

L’articolo 27 della l.r. 41/2006 viene riscritto per stabilire che gli IRCCS e l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera, in quanto enti aventi natura pubblica, fanno parte del servizio sanitario regionale secondo i rispettivi ordinamenti. Sono inoltre soppressi i riferimenti testuali specifici all’Ospedale Galliera contenuti nel previgente comma 2.

Disposizioni transitorie e adeguamento statutario

La legge prevede un doppio regime transitorio:

  • entro il 31 dicembre 2025 la Giunta regionale deve nominare il direttore dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera secondo la nuova disciplina;
  • fino a tale nomina resta in carica il direttore nominato in base alle regole precedenti;
  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ente deve adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni.

Abrogazioni

Sono abrogati gli articoli 9 ter e 89 della l.r. 41/2006. La legge, quindi, non si limita a introdurre nuove regole, ma elimina anche due previsioni previgenti del testo sanitario regionale.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in:

  • euro 105.867.226,40 per il 2025;
  • euro 200.698.156,40 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La copertura è assicurata mediante le risorse già allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 la copertura avviene tramite le ordinarie autorizzazioni di spesa disposte dalle leggi di bilancio. L’assegnazione annuale all’Ente può essere aggiornata in base alla programmazione sanitaria regionale e nei limiti delle risorse del fondo sanitario, dei fondi vincolati statali, dei fondi destinati ai LEA e di eventuali risorse regionali specificamente previste e autorizzate.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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