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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Isernia

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, con cui l'Agenzia aveva rideterminato il reddito della società e imputato il maggior reddito ai soci. Hanno sostenuto, tra l'altro, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione, l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 alle società già cancellate prima del 13 dicembre 2014, l'illegittimità dell'inclusione dell'IRAP nel d.lgs. n. 74/2000 e l'erronea qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto integralmente e l'avviso di accertamento è stato annullato. Il giudice ha ritenuto che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 abbia natura sostanziale e non interpretativa o procedurale, escludendone quindi la retroattività. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi. Poiché la società era stata cancellata nel 2010 e la verifica era iniziata nel 2013, l'avviso emesso nei suoi confronti è stato ritenuto privo di efficacia e nullo, in assenza di autonomi presupposti di responsabilità dei soci o del liquidatore. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società produce effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

    La disposizione ha natura sostanziale, perché incide temporaneamente sulla capacità e soggettività della società estinta nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e gli altri enti creditori indicati dalla norma. Non è una norma di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva; si applica alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 o successivamente.

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori nei limiti previsti dalla norma.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società. Il differimento quinquennale previsto dal d.lgs. n. 175/2014 costituisce un'eccezione limitata ai rapporti tributari e contributivi e non può essere applicato retroattivamente.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    In assenza di un'espressa previsione retroattiva, la nuova disciplina si applica per il futuro.

  • Art. 3, comma 1, legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

    La norma costituisce un criterio interpretativo di fondo e impedisce di applicare retroattivamente una disposizione tributaria sostanziale, salvo specifica previsione compatibile con il sistema.

  • Art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il relativo raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti; la sentenza non ha tuttavia esaminato nel merito tale questione, avendo annullato l'atto per l'intervenuta estinzione della società.

  • Art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina i termini per l'accertamento IVA; anche questa questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'inefficacia dell'accertamento verso la società estinta.

  • Art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Consente l'imputazione ai soci, in proporzione alle rispettive quote, del reddito prodotto da società soggette a trasparenza fiscale.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 6743/2015

    È richiamata quale precedente conforme all'esclusione dell'efficacia retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014.

Massime di principio

  • Quando una società è cancellata dal registro delle imprese, l'estinzione produce effetti secondo l'art. 2495 c.c.; una disciplina successiva che ne differisca gli effetti non può essere applicata retroattivamente se ha natura sostanziale e non è espressamente qualificata come interpretativa.
  • Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 opera soltanto per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi e soltanto nei rapporti tributari e contributivi indicati dalla norma.
  • Un avviso di accertamento intestato a una società già estinta può essere nullo o privo di efficacia, salvo che l'Amministrazione dimostri autonomi presupposti di responsabilità dei soci, dei liquidatori o di altri soggetti.
  • La notifica dell'atto a un socio o a un ex liquidatore non ripristina automaticamente la rappresentanza di una società estinta e non rende valido un accertamento originariamente emesso nei confronti della società.
  • Le questioni sui termini di accertamento, sul raddoppio per violazioni penali e sulla responsabilità personale devono essere valutate separatamente: l'accoglimento per l'estinzione della società può renderle assorbite, ma non le risolve necessariamente in ogni caso concreto.

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