Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 13/2006

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata la Società Energetica Lucana (SEL), società di capitali a partecipazione pubblica per azioni nel settore energia, incaricata di politiche di efficienza, risparmio, gestione energia e mercati elettrico e gas. Stabilisce capitale iniziale, copertura finanziaria e spese di avvio per il solo esercizio 2006. Oggi risulta in gran parte superata perché riferita alla fase di costituzione e ai relativi stanziamenti iniziali.

Costituzione della Società Energetica Lucana (SEL)

Costituzione della Società Energetica Lucana

La legge regionale disciplina la costituzione della Società Energetica Lucana (SEL) in Basilicata, quale strumento organizzativo della Regione per l’attuazione delle politiche energetiche. Il provvedimento riguarda soprattutto la fase iniziale di avvio della società e la relativa copertura finanziaria per l’esercizio 2006.

Finalità e oggetto sociale

La SEL è configurata come società di capitali a partecipazione interamente pubblica, destinata a supportare le politiche regionali in materia di energia. La società deve occuparsi della definizione e dell’attuazione di interventi volti a:

  • migliorare la gestione della domanda e dell’offerta di energia;
  • promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;
  • favorire il migliore utilizzo delle risorse energetiche locali, sia convenzionali sia rinnovabili;
  • operare nei mercati dell’energia elettrica e del gas.

Funzioni, partecipazioni e rapporti con la Regione

La SEL svolge funzioni strumentali e complementari rispetto alle attività indicate dalla legge. Può inoltre:

  • promuovere la costituzione di società controllate;
  • acquisire partecipazioni, per implementare specifiche attività nel settore energetico.

Il capitale sociale può essere aperto anche ad altri enti e soggetti a capitale pubblico o di rilevanza pubblica. La Regione affida alla SEL, su delega, anche l’attuazione e il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico. Alla società possono essere trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, risorse energetiche da destinare al consumo pubblico o privato e risorse economiche per finanziare programmi di risparmio energetico.

Avvio operativo e personale

La Giunta regionale è chiamata ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la costituzione e l’avvio operativo della società. Per garantire la pronta operatività, la Giunta può disporre il distacco o il comando di personale regionale.

Capitale sociale iniziale

Il capitale sociale iniziale della SEL è fissato in 180.000 euro, da versare alla data di costituzione della società.

Copertura finanziaria e spese di avvio

La legge quantifica gli oneri iniziali e ne individua la copertura con risorse del bilancio regionale 2006:

  • 31.297 euro dalle riserve derivanti dalla alienazione delle quote di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
  • 148.703 euro mediante prelevamento dal Fondo Speciale per spese in conto capitale;
  • 35.000 euro per le spese di avvio della società mediante prelevamento dal Fondo Speciale per spese correnti.

La Giunta regionale è autorizzata a istituire i capitoli di bilancio necessari e ad apportare le variazioni di competenza e di cassa per l’esercizio 2006. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri sarà definita con le rispettive leggi di bilancio.

Disposizioni finali e decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.