Ordinanza n. 13/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS- n. 19 del 4 agosto 2025, asseritamente mai notificata, con cui è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo tronco stradale in contrada -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera di Consiglio Comunale -OMISSIS- del 29 novembre 2024 di adozione della variante ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, la nota prot. -OMISSIS- dell’11 settembre 2025, notificata in data 25 settembre 2025, recante l’elenco dei beni da espropriare con la previsione di indennità, ex art. 20 del D.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo tronco stradale, unitamente agli atti presupposti e alla nota recante l’elenco dei beni da espropriare e le relative indennità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 4 agosto 2025, deducendo che essa non sarebbe mai stata notificata, nonché gli ulteriori atti connessi e consequenziali. Tra questi rientrano la deliberazione del 29 novembre 2024 di adozione della variante finalizzata all’apposizione del vincolo espropriativo e la nota dell’11 settembre 2025, notificata il 25 settembre 2025, contenente l’elenco dei beni da espropriare e la previsione delle indennità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 327/2001. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure articolate contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante sospensione degli atti. Ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza di merito è stata fissata per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa e analitica sul fumus boni iuris o sul periculum in mora e non anticipa il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate, di fissare sollecitamente l’udienza di merito in luogo dell’adozione della misura cautelare richiesta.
art. 20 d.P.R. n. 327/2001
Richiamato in relazione alla nota contenente l’elenco dei beni da espropriare e la previsione delle indennità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelate le esigenze della parte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure né richiede che l’ordinanza esponga una valutazione analitica e definitiva del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Come è indicizzato
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