R.R. Puglia 34/2012
Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la disciplina pugliese sui requisiti, soggetti legittimati e condizioni per l’accreditamento dei servizi al lavoro. L’iscrizione all’albo vale come titolo per operare in Puglia; la disciplina aveva natura sperimentale per due anni dalla data del regolamento. Non emergono limiti temporali di applicazione delle singole modifiche, ma il testo richiama un regime sperimentale iniziale ormai decorso.
Modifiche alla disciplina regionale pugliese sull'accreditamento dei servizi al lavoro
Modifiche alla disciplina dell’accreditamento dei servizi al lavoro in Puglia
Il regolamento regionale interviene sulla disciplina pugliese dell’accreditamento dei servizi al lavoro, dettando la versione consolidata dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione all’albo regionale. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Puglia e si inserisce nel sistema di servizi per il lavoro gestito da soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati.
Finalità e funzione dell’accreditamento
La Regione Puglia riconosce un sistema di servizi per il lavoro integrato con le attività istituzionali svolte dalle Province tramite i Centri per l’Impiego. L’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati costituisce titolo abilitante per erogare servizi al lavoro sul territorio regionale. Il regolamento disciplina i soggetti legittimati, i requisiti minimi, le procedure di concessione e revoca, le modalità di iscrizione e di verifica del mantenimento dei requisiti, nonché gli standard essenziali di erogazione.
Funzioni degli operatori accreditati
Gli operatori pubblici e privati accreditati concorrono all’attuazione delle politiche per il lavoro offrendo servizi orientati a:
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- contrastare la disoccupazione di lunga durata con azioni di accompagnamento;
- promuovere pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- realizzare misure personalizzate per lavoratori svantaggiati, anche tramite mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- sostenere l’inserimento delle persone con disabilità nel mercato del lavoro;
- favorire la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori.
Soggetti che possono richiedere l’accreditamento
Possono chiedere l’iscrizione all’albo i soggetti pubblici o privati indicati dal regolamento, purché in possesso dei requisiti prescritti. Rientrano, tra gli altri:
- società commerciali e loro consorzi;
- università e consorzi universitari;
- camere di commercio e aziende speciali;
- scuole superiori, compresi gli ITS;
- associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, anche tramite strutture territoriali e società di servizio controllate;
- associazioni con riconoscimento istituzionale nazionale o regionale aventi finalità di tutela e assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle disabilità;
- comuni, limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio-assistenziali richiamati dalla normativa regionale sui servizi sociali;
- fondazioni o altri soggetti con personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 276/2003.
Le società autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 sono automaticamente accreditate presso la Regione Puglia.
Requisiti giuridico-finanziari e morali dei soggetti privati
Per le società commerciali richiedenti l’accreditamento sono richiesti requisiti specifici, tra cui:
- capitale sociale interamente versato non inferiore a 50.000 euro;
- previsione nell’oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro per cui si chiede l’accreditamento;
- bilancio sottoposto a verifica da revisore contabile o società di revisione, con obbligo per le società di nuova costituzione a partire dalle annualità successive all’iscrizione;
- assenza di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedure per tali situazioni;
- assenza di determinate condanne penali, anche non definitive, e di misure di prevenzione in capo ad amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari.
Per i soggetti di cui alle categorie indicate come associazioni, fondazioni, enti e comuni sono richiesti almeno i requisiti relativi all’oggetto sociale/attività, all’assenza di procedure concorsuali e ai requisiti morali.
Obblighi generali di regolarità e compliance
Tutti i soggetti pubblici e privati devono rispettare:
- gli obblighi fiscali;
- gli obblighi contributivi e assicurativi;
- la normativa sul diritto al lavoro dei disabili;
- la normativa su salute e sicurezza sul lavoro;
- i contratti collettivi applicabili e la normativa sulla parità di genere;
- le regole sul trattamento dei dati personali.
Rapporti con l’accreditamento per la formazione professionale
Le università e le scuole superiori già accreditate per la formazione professionale sono iscritte d’ufficio all’albo dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro. La sospensione o revoca dell’accreditamento per la formazione comporta automaticamente la sospensione o revoca dell’accreditamento ai servizi per l’impiego. La Regione deve comunque assicurare il raccordo tra il sistema della formazione professionale e quello delle politiche per il lavoro.
Requisiti di sede, locali e organizzazione
I soggetti indicati dal regolamento devono avere sede legale in Puglia oppure, in alternativa, almeno due sedi operative in due diverse province della regione. L’attività oggetto di accreditamento deve essere svolta in locali:
- distinti e identificabili rispetto ad altre attività di soggetti diversi;
- nella disponibilità giuridica del richiedente;
- conformi alla normativa su salute e sicurezza, igiene e accessibilità per i disabili;
- attrezzati con arredi adeguati all’attesa dell’utenza;
- idonei a garantire riservatezza nei colloqui individuali.
I locali destinati allo sportello devono restare aperti al pubblico per almeno 30 ore settimanali.
Dotazioni, collegamenti informatici e pubblicità delle informazioni
Ogni sede deve disporre di:
- attrezzature d’ufficio idonee;
- collegamenti telematici per interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro Regionale SINTESI e con la Borsa continua nazionale del lavoro tramite ClicLavoro;
- indicazioni visibili all’esterno e all’interno dei locali relative agli estremi dell’iscrizione all’albo, ai servizi offerti, alle finalità, agli orari di apertura, all’organigramma e al responsabile dell’unità organizzativa.
Personale minimo e figure professionali
Per ottenere l’accreditamento deve essere garantita, in ciascuna unità organizzativa, la presenza delle figure che assicurano i servizi di base:
- responsabile dell’unità organizzativa;
- addetto all’accoglienza e informazione;
- tutor individuale;
- esperto junior in affiancamento al tutor.
Possono inoltre essere presenti figure specialistiche per l’inserimento di disabili, donne e migranti, nonché un responsabile della valutazione delle competenze. Il personale richiesto deve essere assunto con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente, nelle forme consentite dalla legge.
Durata sperimentale
L’iscrizione all’albo come titolo abilitante è dichiarata di durata sperimentale di due anni a partire dalla data di emanazione del regolamento. Il testo non disciplina ulteriori termini finali di efficacia delle singole disposizioni, ma il richiamo alla sperimentalità risulta ormai decorso rispetto al contenuto storico del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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