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Regolamento

R.R. Puglia 33/2012

Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 “Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della l.r. 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Modifica.

Normativa regionaleR.R. Puglia 33/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia n. 33/2012 modifica il regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico. Elimina il riferimento alla guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e precisa i termini e la sospensione dell’istruttoria provinciale per il riconoscimento delle abilitazioni. È entrato in vigore il giorno della pubblicazione sul BURP.

Modifica del regolamento pugliese sul riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico

Modifica del regolamento pugliese sulle abilitazioni di guida e accompagnatore turistico

Il regolamento regionale della Puglia 27 dicembre 2012, n. 33 interviene sul regolamento attuativo relativo al riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico previsto dalla disciplina transitoria regionale. La modifica riguarda i soggetti destinatari, le funzioni delle Province e il procedimento istruttorio per l’approvazione degli elenchi degli abilitati.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina incide sul regolamento attuativo regionale relativo al riconoscimento dell’abilitazione di:

  • guida turistica;
  • accompagnatore turistico.

Viene eliminato, sia tra i destinatari sia nelle funzioni provinciali, il riferimento alla “guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico”, che pertanto non rientra più nella formulazione del regolamento modificato.

Funzioni delle Province e procedimento di istruttoria

Le Province restano l’ente competente per la gestione del procedimento di riconoscimento delle abilitazioni. Il regolamento precisa che il termine per concludere l’istruttoria decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, chiarendo così il dies a quo del computo.

È inoltre introdotta una disciplina espressa sulla sospensione del termine istruttorio:

  • il termine può essere sospeso una sola volta;
  • la sospensione non può superare 30 giorni.

Conclusa l’istruttoria, ciascuna Provincia deve approvare con un unico atto l’elenco dei soggetti abilitati.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è dichiarato urgente e, in base alle disposizioni finali, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non risultano indicati limiti temporali ulteriori di applicazione.

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