Sentenza del 18/04/2019 n. 10872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che la società avrebbe dovuto presentare tempestivamente un'apposita istanza anche per poter compensare infrannualmente i crediti IVA maturati nel trimestre precedente. Le istanze erano state presentate tardivamente e, secondo l'Ufficio, ciò rendeva indebite le compensazioni effettuate, con conseguente applicazione della sanzione prevista per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta. La società sosteneva invece che l'obbligo previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 riguardasse soltanto le richieste di rimborso e non le compensazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo necessaria la presentazione tempestiva dell'istanza anche per le compensazioni infrannuali. La presentazione tardiva rende indebita la compensazione, equiparandola al mancato o tardivo versamento dell'imposta e rendendo applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso originario della società contribuente è stato rigettato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, poiché l'orientamento della Cassazione si era consolidato dopo l'inizio del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La norma è stata richiamata in relazione alla disciplina dei rimborsi IVA e agli adempimenti connessi. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'istanza anche nel contesto delle compensazioni infrannuali, in coordinamento con l'art. 8 del D.P.R. n. 542 del 1999.
D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3
Anche nel caso di compensazioni infrannuali è necessaria la presentazione di apposita tempestiva istanza all'ufficio competente.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione infrannuale le eccedenze IVA rimborsabili devono presentare una specifica istanza entro i termini previsti. L'omissione o la tardività dell'istanza rende irregolare la compensazione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
La compensazione effettuata senza il necessario adempimento preliminare e quindi indebitamente utilizzata equivale, quanto agli effetti, a un omesso o tardivo versamento dell'imposta ed è sanzionabile ai sensi della norma.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata invocata dall'Agenzia delle entrate per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie indicate.
Massime di principio
- Per utilizzare in compensazione infrannuale un credito IVA, non è sufficiente che il credito esista: occorre rispettare anche gli adempimenti formali e i termini previsti dalla normativa, inclusa la presentazione tempestiva dell'istanza.
- La compensazione di un credito IVA effettuata senza la necessaria istanza o sulla base di un'istanza tardiva può essere qualificata come indebita.
- Una compensazione indebita può produrre effetti equivalenti a un omesso o tardivo versamento, con applicazione delle relative sanzioni, anche se il credito utilizzato era effettivamente esistente.
- La finalità dell'istanza è consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare preventivamente la sussistenza del credito e giustificare l'utilizzo anticipato dello stesso.
- In caso di orientamenti giurisprudenziali incerti successivamente consolidati, il giudice può compensare le spese processuali anche quando una parte risulta sostanzialmente vittoriosa.
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