Prescrizioni del Garante n. 583 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il comportamento di un istituto comprensivo che, tramite la piattaforma Classroom, ha reso conoscibili ai genitori della classe messaggi contenenti i nominativi di tre alunni e riferimenti a colloqui urgenti e provvedimenti educativi/disciplinali. Pur trattandosi di un accesso limitato ai genitori della classe e di una permanenza online di circa 24 ore, l’Autorità ha qualificato l’episodio come comunicazione di dati personali a terzi priva di idonea base giuridica. Considerata la natura di violazione minore, le ridotte dimensioni del titolare, la pronta rimozione dei messaggi e la collaborazione istruttoria, il Garante ha disposto un ammonimento, senza ulteriori misure correttive o sanzione pecuniaria.
Ammonimento all’Istituto Comprensivo Valmorea per comunicazione illecita di dati personali di alunni su Classroom
Ammonimento a istituto scolastico per comunicazione illecita di dati di alunni su Classroom
Il provvedimento riguarda l’Istituto Comprensivo Valmorea, destinatario di un ammonimento del Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, sulla piattaforma Classroom, di messaggi contenenti nominativi di alunni e informazioni su colloqui urgenti e provvedimenti educativi.
Fatti e origine del procedimento
La vicenda è stata avviata a seguito del reclamo di una genitrice, la quale ha segnalato che sulla classroom della classe del figlio erano stati pubblicati messaggi con la richiesta di colloqui urgenti con i genitori di tre alunni nominativamente indicati. In uno scambio successivo, la docente avrebbe risposto in modo ritenuto incompatibile con la riservatezza dovuta ai minori.
L’istituto ha riferito che la convocazione dei genitori era stata prima effettuata via e-mail in forma riservata e che la successiva pubblicazione sulla classroom era stata motivata da finalità educative. Il dirigente scolastico ha inoltre dichiarato di avere chiesto immediatamente la rimozione dei messaggi e di avere annotato l’episodio nel registro delle violazioni interno, senza però effettuare una comunicazione al Garante, ritenendo improbabile un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.
Attività istruttoria e difese del titolare
Nel corso dell’istruttoria, l’istituto ha sostenuto che i messaggi erano destinati agli alunni della classe e che la reclamante vi aveva avuto accesso solo attraverso le credenziali del figlio. È stato altresì rappresentato che i messaggi sono stati visibili per circa 24 ore e poi definitivamente rimossi.
Il Garante ha valutato tali elementi alla luce della normativa applicabile e delle precedenti indicazioni fornite in materia di comunicazioni scolastiche.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità ha richiamato il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice privacy, evidenziando che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e dei paragrafi 2 e 3 del GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice.
È stato inoltre sottolineato che la comunicazione di dati personali è consentita soltanto se prevista da una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale. Il Garante ha ricordato anche il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.
Valutazione della violazione
Dagli accertamenti è emerso che una docente aveva reso disponibili sulla piattaforma messaggi che richiedevano ai genitori colloqui urgenti con riferimento a tre alunni indicati nominativamente. Tali informazioni sono state rese conoscibili a tutti i genitori degli alunni della classe, quindi a un numero determinato o determinabile di soggetti.
Pur non trattandosi di una diffusione verso chiunque, il Garante ha qualificato l’operazione come comunicazione di dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice. In assenza di un idoneo presupposto di liceità, la condotta è stata ritenuta in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Tutela dei minori e comunicazioni scolastiche
L’Autorità ha ribadito che nelle comunicazioni scolastiche il diritto-dovere di informare le famiglie deve essere bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È stato richiamato il vademecum del Garante sulla scuola e privacy e le FAQ dedicate, che raccomandano di evitare l’inserimento di dati personali idonei a rendere identificabili alunni coinvolti in fatti delicati, quali episodi di bullismo o provvedimenti disciplinari.
È stato inoltre evidenziato che i minori godono di una protezione rafforzata in quanto soggetti particolarmente vulnerabili, come riconosciuto dal considerando 38 del GDPR.
Qualificazione della condotta e criteri di valutazione
Il Garante ha considerato il caso come una violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148. In tale valutazione hanno inciso:
- le ridotte dimensioni dell’istituto scolastico;
- la visibilità limitata dei messaggi per circa 24 ore, grazie alla tempestiva rimozione;
- la platea ristretta dei destinatari, limitata alla classe di appartenenza;
- la piena collaborazione prestata dall’istituto nel corso dell’istruttoria;
- l’assenza di precedenti pertinenti o di precedenti provvedimenti dell’Autorità.
Provvedimento finale
Alla luce di tali elementi, il Garante ha dichiarato illecita la condotta dell’Istituto Comprensivo Valmorea e lo ha ammonito ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti, l’Autorità ha ritenuto non necessarie ulteriori misure correttive. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Impugnazione
Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e fatti contestati
La vicenda trae origine dal reclamo di una genitrice che lamentava la pubblicazione, sulla classroom della classe del figlio, di messaggi contenenti la richiesta di colloqui urgenti con i genitori di tre alunni indicati nominativamente. In risposta al ringraziamento per la riservatezza, la docente avrebbe anche formulato una replica ritenuta non rispettosa della privacy dei ragazzi. L’istituto ha poi chiarito che la convocazione dei genitori era stata inizialmente effettuata in modo riservato via mail e che la successiva pubblicazione sulla piattaforma era stata voluta per finalità educative.
Attività istruttoria e posizioni del titolare
Il dirigente scolastico ha rappresentato di essersi attivato tempestivamente per far rimuovere i messaggi, annotando l’episodio nel registro delle violazioni ma senza effettuare notifica al Garante, ritenendo improbabile un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Nelle memorie difensive, l’istituto ha sostenuto che i messaggi erano destinati agli alunni della classe e che la reclamante vi aveva avuto accesso solo tramite le credenziali del figlio. Ha inoltre evidenziato l’immediatezza dell’intervento correttivo e l’assenza di ulteriori segnalazioni.
Qualificazione giuridica del trattamento
L’Autorità ha ribadito che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito solo se fondato su una base giuridica prevista dal diritto dell’Unione o nazionale, ai sensi dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. In particolare, la comunicazione di dati personali è ammessa solo nei casi previsti da legge, regolamento o atti amministrativi generali. Nel caso esaminato, i dati relativi agli alunni sono stati resi conoscibili a un novero determinato di soggetti, ossia i genitori della classe, integrando una comunicazione di dati personali priva di idoneo presupposto di liceità.
Valutazioni del Garante e principio di tutela dei minori
Il Garante ha richiamato le proprie indicazioni in materia di comunicazioni scolastiche, secondo cui il diritto di informare le famiglie deve essere sempre bilanciato con la tutela della personalità dei minori e occorre evitare di rendere identificabili alunni coinvolti in vicende delicate o destinatari di provvedimenti. È stato inoltre richiamato il principio di vulnerabilità dei minori sancito dal considerando 38 del GDPR. L’Autorità ha concluso che l’istituto ha reso ingiustificatamente conoscibili a terzi dati personali del figlio della reclamante e di altri alunni, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e della disciplina sulla base giuridica.
Esito, ammonimento e assenza di ulteriori misure
La condotta è stata qualificata come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, tenendo conto della dimensione dell’istituto, della permanenza online di circa 24 ore, del numero limitato dei destinatari, della collaborazione prestata e dell’assenza di precedenti. Il Garante ha quindi ritenuto sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), senza adottare ulteriori misure correttive, poiché l’evento aveva già esaurito i propri effetti. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 613 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 590 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 587 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 586 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 612 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 593 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →