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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13544/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scarpa impugnava la sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la conferma, in appello, della sua responsabilità per reati in materia di stupefacenti e di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. I profili principali del ricorso straordinario ex art. 625‑bis erano due: (1) illegittimità dell'acquisizione del codice IMEI dell'utenza a lui attribuita per l'uso, senza autorizzazione giudiziale, di un IMEI catcher (si richiamava anche la sentenza CEDU Benedik sulla acquisizione dell'indirizzo IP e si sosteneva che IMEI e IP abbiano valenza analoga); (2) inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dai decreti nn. 475/16, 567/16, 586/16 e 605/16 per assenza di indizi di reità a fondamento degli stessi (si deduceva che la trascrizione di conversazioni non dimostrava che la disponibilità di «150 cosi a terra» fosse riferibile al ricorrente ma ad altro soggetto, rendendo viziati i decreti autorizzativi; inoltre si richiamava un'ordinanza di rigetto dell'istanza difensiva ex art. 603). Il ricorso straordinario lamentava, in termini di errore di fatto (errore percettivo), che la Corte di Cassazione avesse erroneamente letto o omesso dati processuali decisivi.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte generico: la Corte ha confermato il principio che l'acquisizione del codice IMEI non comporta autorizzazione giudiziale perché l'IMEI identifica l'apparecchio e non le comunicazioni/il traffico (mentre l'acquisizione dell'indirizzo IP, nella fattispecie Benedik, è connessa a una raccolta di dati di traffico che può rivelare l'identità dell'abbonato e richiede supervisione), e ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato con precisione il dato fattuale che la Suprema Corte avrebbe erroneamente percepito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per molteplici profili: aspecificità e genericità, natura reiterativa delle doglianze già considerate e motivatamente disattese, mancata indicazione dei risultati probatori che si pretendevano inutilizzabili (omessa «prova di resistenza»), e comunque l'eventuale errore prospettato non avrebbe inciso decisivamente sulla decisione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in sede di legittimità: può essere esperito per errori percettivi consistenti in svista o equivoco nella lettura degli atti interni, purché l'errore sia individuato con precisione e dimostri di aver inciso sulla decisione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Consente che nei ricorsi straordinari si segnalino e sintetizzino i motivi nei limiti necessari per la motivazione; qui la Corte richiama i limiti di sinteticità imposti al ricorrente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di nuove prove o perizie; nel caso è richiamata dall'ordinanza difensiva di rigetto che il ricorrente sostiene non sia stata considerata dalla Corte, ma la Corte ha ritenuto quella ordinanza effettivamente portata alla sua attenzione mediante memoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per ricorsi manifestamente infondati o colposamente inammissibili; applicata qui con condanna a euro 3.000.

  • art. 8 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)

    Riferito dalla Corte in relazione alla giurisprudenza CEDU (Benedik): la Corte EDU ha ritenuto violato l'art. 8 non per la sola acquisizione di un codice apparecchio (IMEI) ma per l'acquisizione massiva di dati di attività online attraverso l'indirizzo IP dinamico senza supervisione indipendente; la Corte di legittimità ha tratto la conseguenza che l'IMEI, pur essendo dato personale, è distintamente diverso, sul piano pratico, dagli elementi di traffico che rendono identificabile l'abbonato.

  • Convenzione sul Cybercrime (rapporto esplicativo §30)

    Citata dalla difesa per sostenere l'analogia tra numero di telefono, indirizzo IP e IMEI: la Corte però ha ritenuto che tale richiamo non dimostri un concreto errore percettivo della Suprema Corte e non sostituisca la necessità di indicare precisamente quale fatto sia stato 'smarrito'.

Massime di principio

  • L'acquisizione del codice IMEI è considerata attività tecnica diretta a identificare l'apparecchio e, in linea di principio secondo la giurisprudenza di legittimità, non richiede la stessa autorizzazione giudiziale richiesta per intercettazioni di comunicazioni o per acquisizioni di dati di traffico che permettono di risalire all'abbonato.
  • La giurisprudenza CEDU (es. Benedik) distingue tra l'acquisizione di un identificatore di un dispositivo e l'acquisizione di dati di traffico/connessione che, se raccolti in assenza di adeguata supervisione, possono integrare una violazione dell'art. 8 CEDU: per l'IP dinamico è necessario esaminare i dati di connessione per individuare l'abbonato.
  • Il rimedio straordinario ex art. 625‑bis è limitato agli errori di fatto chiaramente individuabili (svista o equivoco) e richiede l'indicazione precisa del dato processuale erroneamente percepito e la prova che l'errore abbia inciso sulla decisione; argomentazioni generiche o valutazioni di diritto travestite da errore di fatto sono inammissibili.
  • Le censure che risultano reiterative rispetto a motivi già esaminati, che non specificano quali atti o risultati probatori sarebbero viziati, o che non dimostrano la rilevanza decisiva dell'errore, sono normalmente dichiarate inammissibili per aspecificità e mancanza di 'prova di resistenza'.
  • Se si contesta la legittimità di intercettazioni o decreti autorizzativi occorre indicare chiaramente (a) quale atto si contesta, (b) in quale parte è viziato, e (c) in che modo l'eventuale inutilizzabilità delle captazioni incide sul complesso probatorio; senza questo percorso la censura è destinata a non superare i filtri di ammissibilità.

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