Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2438/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di non idoneità psicofisica fondato sulla non conformità della bioimpedenziometria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato escluso dal concorso per l’ammissione al corso di formazione per allievi agenti forestali, nonché il giudizio di non idoneità della Commissione medica, il relativo verbale e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. La non idoneità era motivata dalla ritenuta non conformità della bioimpedenziometria ai limiti normativi. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione per accertare i parametri antropometrici e bioimpedenziometrici rilevanti ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 207/2015. Il verificatore ha rilevato un’altezza di 166 cm, significativamente diversa da quella di 163 e 165 cm rilevata dalla Commissione medica, ritenendo tale scostamento non compatibile con fisiologiche variazioni e riconducibile a un verosimile errore di misurazione. Ha inoltre rilevato un peso inferiore rispetto a quello accertato in sede concorsuale, attribuendolo a un successivo dimagrimento.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la controversia nel merito. Ha ritenuto che il giudizio di legittimità debba essere svolto sulla situazione di fatto esistente al momento dell’adozione degli atti impugnati; pertanto, il peso rilevato in sede di verificazione, essendo successivo e riferibile a una diversa condizione fisica, non può essere utilizzato per ricostruire la situazione esistente alla visita concorsuale. Il peso rilevato dalla Commissione medica, quale misurazione diretta e obiettiva non specificamente infirmata, può invece essere assunto come parametro storico. L’altezza rilevata dalla Commissione deve, al contrario, ritenersi superata dalla verificazione, che ne ha evidenziato l’erroneità. Poiché il parametro normativamente rilevante è la percentuale di massa grassa, derivata dall’elaborazione dei dati antropometrici, e la relazione non consente ancora di stabilire tale percentuale utilizzando l’altezza corretta di 166 cm e il peso storico rilevato dalla Commissione, il Collegio ha disposto un supplemento di verificazione. Il verificatore dovrà rideterminare la percentuale di massa grassa, illustrare la metodologia utilizzata, verificare la conformità ai limiti e alla tolleranza dell’art. 3 del d.P.R. n. 207/2015 e chiarire se il giudizio di non idoneità debba essere confermato. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 dicembre 2026, con termine di sessanta giorni per il deposito della relazione integrativa.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 207/2015

    «parametro normativamente rilevante ai fini dell’accertamento dell’idoneità»; «percentuale di massa grassa»; «tolleranza prevista dalla medesima disposizione»

    L’idoneità psicofisica deve essere verificata con riferimento alla percentuale di massa grassa prevista dalla disposizione, quale parametro derivato calcolato sulla base dei dati antropometrici, e non sulla base del peso o dell’altezza considerati isolatamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità di un provvedimento amministrativo, la valutazione deve essere compiuta con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dell’adozione dell’atto; le modificazioni sopravvenute non possono essere utilizzate per ricostruire retroattivamente quella situazione.
  • Quando un parametro fisico rilevato successivamente risulta diverso da quello accertato in sede amministrativa per effetto di una condizione sopravvenuta, il dato successivo non può sostituire il dato storico ai fini della verifica della legittimità dell’atto.
  • Una misurazione amministrativa diretta e obiettiva può essere assunta come parametro storico se gli elementi acquisiti nel processo non ne infirmano specificamente l’attendibilità.
  • Qualora la normativa individui come requisito un parametro derivato, la verifica dell’idoneità deve essere effettuata mediante l’elaborazione dei dati necessari alla sua determinazione, senza attribuire rilievo autonomo ai singoli dati antropometrici utilizzati per il calcolo.
  • Se la verificazione non consente di accertare il parametro normativo sulla base dei dati storici corretti, il giudice può disporre un supplemento di verificazione indicando puntualmente i dati da utilizzare, la metodologia da illustrare e gli elementi conclusivi da chiarire.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.