Sentenza del 12/12/2019 n. 32626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva ridotto la pretesa fiscale relativa all'anno d'imposta 2000 per IRPEG, IRAP e IVA. I primi quattro motivi riguardavano la deducibilità di costi ritenuti riferibili a operazioni inesistenti o antieconomiche: il compenso pagato alla società inglese Y. LTD per attività di intermediazione nella cessione di partecipazioni e i compensi professionali relativi all'assunzione del concordato fallimentare della società M. s.r.l. Il quinto motivo riguardava invece la decadenza dell'Amministrazione dall'accertamento IVA e l'applicabilità della proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo adeguatamente motivata la decisione della CTR sulla reale esistenza della società inglese, sulla congruità del compenso di intermediazione e sulla deducibilità dei costi professionali. Ha invece accolto il quinto motivo, stabilendo che la disapplicazione del condono IVA per contrasto con il diritto unionale non elimina la proroga dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove, ma riguarda la riconoscibilità, sufficienza e coerenza della motivazione del giudice di merito.
Art. 130 del R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare, testo previgente)
La procedura di concordato fallimentare può proseguire, seppure con effetti limitati, anche dopo la sentenza di omologazione; pertanto l'omologazione non determina necessariamente l'immediata conclusione di ogni attività procedurale.
Art. 10 della legge n. 289 del 2002
La proroga biennale dei termini per l'accertamento resta applicabile anche in materia IVA, nonostante la disapplicazione delle norme interne sul condono IVA per contrasto con il diritto dell'Unione europea.
Art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972
I termini ordinari per l'accertamento IVA devono essere coordinati con la proroga speciale prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002.
Sentenza della Corte di giustizia CE del 17 luglio 2008, causa C-132/06
La pronuncia ha comportato la disapplicazione del condono IVA incompatibile con il diritto unionale, ma non ha fatto venir meno la proroga dei termini concessa all'Amministrazione finanziaria per esercitare il potere accertativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Cassazione non rivaluta normalmente i documenti e le prove, ma verifica soltanto se la motivazione del giudice di merito sia comprensibile, non apparente e logicamente coerente.
- La deducibilità di costi per servizi o intermediazioni può essere riconosciuta quando il contribuente dimostra l'esistenza del prestatore, l'effettività dell'operazione, la documentazione contrattuale e la congruità economica del compenso.
- La contestazione di antieconomicità non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo: l'Amministrazione deve evidenziare elementi concreti e il giudice deve valutare la documentazione complessiva dell'operazione.
- Una procedura concorsuale può produrre attività e costi anche successivamente all'omologazione, se la disciplina applicabile e gli atti della procedura dimostrano che le attività professionali sono proseguite.
- La disapplicazione di un condono fiscale per incompatibilità con il diritto unionale non determina necessariamente la perdita delle norme collegate, come la proroga dei termini per l'accertamento, se queste perseguono una funzione autonoma.
- Quando la proroga dei termini è ritenuta applicabile, un avviso precedentemente considerato tardivo può risultare tempestivo; la controversia deve quindi essere riesaminata dal giudice di rinvio anche nel merito.
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