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Circolare

Circolare numero 125 del 5-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali disposizioni del D.L. 24 aprile 1990, n. 82 in materia di contribuzioni dovute all’Istituto. I temi trattati riguardano: la proroga del contributo addizionale ex legge n. 1115/1968, il calcolo dei contributi per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere, la conferma di specifiche aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla gestione speciale per miniere/cave/torbiere, nonché il nuovo regime contributivo delle somme versate alle Casse Edili, con decorrenze, modalità di calcolo e trattamento degli oneri accessori.

Norme contributive del D.L. 24 aprile 1990, n. 82

Norme contributive del D.L. 24 aprile 1990, n. 82

La circolare illustra le disposizioni del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82 in materia di contribuzioni dovute all’Istituto. I chiarimenti riguardano sia proroghe e conferme di aliquote contributive, sia il regime speciale applicabile ai detenuti lavoranti e alle somme versate alle Casse Edili.

Contributo addizionale ex legge n. 1115/1968

L’art. 4, comma 1, del decreto mantiene temporaneamente applicabili gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

Ne consegue che, fino a tale scadenza, continua a essere dovuto il contributo addizionale previsto dall’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura dello 0,60%.

Soggetti tenuti al contributo addizionale

Il contributo continua a gravare:

  • sulle imprese industriali diverse da quelle edili;
  • sulle imprese commerciali con oltre 1.000 dipendenti.

Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 3, comma 4, contiene una norma interpretativa dell’art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389.

Per i detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali va effettuato:

  • senza applicazione dei minimali previsti dalla normativa generale;
  • sulla base della mercede stabilita ai sensi dell’art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

L’eccezione vale soltanto per i detenuti che prestano attività alle dirette dipendenze dell’Amministrazione carceraria. Per i detenuti che lavorano per datori di lavoro esterni, invece, restano applicabili le regole ordinarie sui minimali.

Le somme eventualmente versate in eccedenza dalle Amministrazioni carcerarie possono essere richieste a rimborso, dopo la conversione in legge del decreto, secondo le istruzioni previste per le regolarizzazioni contributive dalla circolare n. 51059 RCV e successive integrazioni.

Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

L’art. 7, comma 7, conferma l’aumento dello 0,41% della retribuzione imponibile delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

L’aumento si applica:

  • a tutti i lavoratori;
  • agli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai pescatori della piccola pesca.

La decorrenza è fissata dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1989.

Gestione speciale per miniere, cave e torbiere

L’art. 7, comma 9, conferma l’aumento delle aliquote contributive dovute alla Gestione speciale di previdenza integrativa dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, anche parziale, in sotterraneo.

La misura dell’aumento è quella già prevista dal D.L. 13 febbraio 1990, n. 20.

Casse Edili: imponibilità e regime contributivo

L’art. 3, commi 6, 7 e 8, disciplina il trattamento contributivo delle somme versate alle Casse Edili dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Restano integralmente imponibili e quindi soggette a contribuzione per l’intero ammontare le somme accantonate per:

  • ferie;
  • gratifica natalizia;
  • riposi annui;
  • eventuale contributo di mutualizzazione per malattia e infortuni previsto localmente ai sensi dell’art. 19, comma 9, del c.c.n.l. 7 ottobre 1987.

Casse Edili: somme soggette al 15%

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del decreto, cioè dall’aprile 1990, sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale nella misura del 15% del loro ammontare le somme versate alle Casse Edili per tutti gli altri titoli, con esclusione:

  • delle quote di adesione contrattuale;
  • degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile.

Sono ricompresi, tra gli altri, il contributo istituzionale complessivo, il contributo per l’anzianità professionale edile e ogni altra contribuzione, secondo la disciplina richiamata nel c.c.n.l. vigente.

Modalità di calcolo e adempimenti operativi

Ai fini dell’applicazione della norma, i datori di lavoro devono procedere nel seguente modo:

  • dalla retribuzione lorda imponibile, determinata secondo le norme generali e comprensiva delle somme imponibili di cui sopra, devono detrarre la quota a carico del lavoratore destinata alla Cassa edile;
  • devono poi sommare il 15% del contributo dovuto alla Cassa edile, comprensivo delle quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

La percentuale del 15% viene considerata, nella sostanza, come un incremento della base imponibile e deve quindi essere ricompresa nel monte retributivo complessivo da indicare nella colonna "Retribuzioni" del quadro B del Mod. D.M. 10/2-89.

Recupero degli adempimenti non effettuati e oneri accessori

I datori di lavoro che non abbiano potuto effettuare gli adempimenti contributivi relativi alle somme di aprile possono includerle:

  • nella denuncia di maggio, con versamento entro il 20 giugno;
  • oppure nella denuncia di giugno, con versamento entro il 20 luglio.

Gli oneri accessori per i contributi dovuti sulle somme di aprile sono determinati mediante interessi al tasso legale del 5% annuo, calcolati dal 21 maggio fino alla data del versamento.

Ai fini della denuncia, gli importi relativi agli oneri accessori devono essere esposti nel primo rigo in bianco disponibile dei quadri B e C del Mod. D.M. 10/2-89, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "oneri accessori".

Periodi anteriori ad aprile 1990

Per i periodi anteriori ad aprile 1990, l’art. 3, comma 6, prevede la non assoggettabilità a contribuzione delle somme versate alle Casse Edili per i titoli indicati nella parte relativa agli altri versamenti.

Resta comunque salvo quanto già versato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia prima del 25 aprile 1990, che conserva la propria efficacia.

Punti principali

Proroga del contributo addizionale ex art. 12 L. n. 1115/1968

L’art. 4, comma 1, del D.L. mantiene in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 30 giugno 1990 le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Di conseguenza continua a essere dovuto, fino a tale termine, il contributo addizionale nella misura dello 0,60%, a carico delle imprese industriali diverse da quelle edili e delle imprese commerciali con oltre 1.000 dipendenti.

Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 3, comma 4, contiene una norma interpretativa del D.L. n. 338/1989: per i detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali va effettuato senza applicazione dei minimali, ma sulla mercede stabilita ai sensi dell’art. 22 della L. n. 354/1975, come modificato dalla L. n. 663/1986. L’eccezione vale solo per i detenuti che lavorano alle dirette dipendenze dell’Amministrazione carceraria; per quelli che lavorano per datori di lavoro esterni si applicano le regole generali sui minimali. Le somme versate in eccedenza dalle amministrazioni carcerarie possono essere rimborsate su domanda, dopo la conversione in legge del decreto, secondo le istruzioni già previste per le regolarizzazioni contributive.

Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

L’art. 7, comma 7, conferma l’aumento dello 0,41% della retribuzione imponibile delle aliquote dovute al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca. L’aumento decorre dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1989.

Gestione speciale per miniere, cave e torbiere

L’art. 7, comma 9, conferma l’aumento delle aliquote contributive dovute alla Gestione speciale di previdenza integrativa dell’assicurazione IVS per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, anche parziale, in sotterraneo, secondo la misura già prevista dal D.L. n. 20 del 13 febbraio 1990.

Regime contributivo delle somme versate alle Casse Edili

L’art. 3, commi 6, 7 e 8, disciplina il trattamento contributivo delle somme a carico di datore di lavoro e lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili. Le somme accantonate per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e, ove previsto localmente, per il contributo di mutualizzazione malattia e infortuni rientrano nella retribuzione imponibile e sono quindi soggette a contribuzione per l’intero importo. Le somme versate per altri titoli, con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite Cassa Edile, sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale nella misura del 15% del loro ammontare a decorrere dal periodo di paga in corso ad aprile 1990, con denuncia entro il 20 maggio 1990.

Modalità operative, recuperi e oneri accessori per le Casse Edili

In attesa della conversione in legge, i datori di lavoro devono: detrarre dalla retribuzione lorda imponibile la quota a carico del lavoratore destinata alla Cassa edile; aggiungere alla retribuzione il 15% del contributo dovuto alla Cassa edile, comprensivo della quota datoriale e lavoratore, da considerare come incremento della base imponibile e da includere nel monte retributivo del Mod. D.M. 10/2-89. Se non è stato possibile adempiere sulle somme di aprile, queste possono essere inserite nelle denunce di maggio o di giugno, con versamenti rispettivamente entro il 20 giugno o il 20 luglio. Gli oneri accessori sono calcolati sugli importi di aprile con interessi al tasso legale del 5% annuo dal 21 maggio fino al versamento e vanno indicati nei quadri B e C del Mod. D.M. 10/2-89 con il codice Q900, preceduto dalla dicitura "oneri accessori". Per i periodi anteriori ad aprile 1990, le somme versate alle Casse Edili per i titoli indicati non sono assoggettabili a contribuzione, fermo restando che restano validi gli eventuali versamenti già effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 25 aprile 1990.

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