Circolare numero 127 del 5-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il trattamento economico previsto per le lavoratrici madri assunte a tempo determinato presso amministrazioni e enti pubblici deve essere corrisposto direttamente dagli enti di appartenenza e non dall'Istituto. Viene così confermato l'orientamento già espresso in precedenza sulla non spettanza dell'indennità di maternità da parte dell'Istituto alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico. Per contribuzione e copertura assicurativa si rinvia alle istruzioni già impartite con precedente circolare.
Indennità di maternità per lavoratrici madri a tempo determinato nel settore pubblico
Indennità di maternità per lavoratrici madri del settore pubblico a tempo determinato
La circolare interviene per chiarire gli effetti dell'art. 3, comma 5, del Decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 aprile 1990, in materia di trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato presso amministrazioni ed enti pubblici. Il documento precisa il soggetto tenuto all'erogazione e richiama precedenti istruzioni su contribuzione e copertura assicurativa.
Ambito di applicazione della norma
La disposizione viene interpretata nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 si estende anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato:
- dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- dalle regioni;
- dalle province;
- dai comuni;
- dagli altri enti pubblici.
L'applicazione opera salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
Soggetto obbligato al pagamento
La circolare sottolinea che il trattamento economico deve essere corrisposto direttamente dalle amministrazioni o dagli enti di appartenenza. Da tale previsione discende la conferma dell'orientamento già adottato dall'Istituto: non sussiste per l'Istituto stesso l'obbligo di corrispondere l'indennità di maternità alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico.
Conferma dell'orientamento amministrativo pregresso
Il chiarimento normativo viene letto come conferma implicita e definitiva di quanto già affermato nella circolare n. 134414 A.G.O., punto c), dell'1 marzo 1984, che escludeva l'intervento dell'Istituto nel pagamento dell'indennità di maternità per tale categoria di lavoratrici.
Contribuzione e copertura assicurativa
Per quanto concerne l'assoggettabilità a contribuzione del trattamento economico e la copertura assicurativa delle lavoratrici interessate, la circolare non detta nuove regole ma rinvia espressamente alle disposizioni già impartite con la circolare n. 42 R.C. e V. del 16 febbraio 1990.
Punti principali
Interpretazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 82/1990
La norma viene letta nel senso che il trattamento economico previsto dagli articoli 15, primo comma, e 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché da regioni, province, comuni e altri enti pubblici, salvo disposizioni più favorevoli dei rispettivi ordinamenti.
Soggetto tenuto al pagamento
Il trattamento economico deve essere corrisposto direttamente dalle amministrazioni o dagli enti di appartenenza delle lavoratrici. Ne deriva che non grava sull'Istituto l'obbligo di erogare l'indennità di maternità per le lavoratrici non di ruolo del settore pubblico.
Conferma di orientamento pregresso dell'Istituto
La disposizione normativa viene considerata come conferma implicita e definitiva dell'orientamento già espresso con la circolare n. 134414 A.G.O., punto c), dell'1 marzo 1984, che escludeva l'obbligo dell'Istituto di corrispondere l'indennità di maternità alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico.
Contribuzione e copertura assicurativa
Per quanto riguarda l'assoggettabilità a contribuzione del trattamento economico e la copertura assicurativa delle lavoratrici interessate, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 42 R.C. e V. del 16 febbraio 1990.
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