Circolare numero 126 del 5-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il testo della convenzione tra Ministero degli Affari Esteri e INPS relativa alla copertura previdenziale del personale insegnante supplente temporaneo in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 604/1982. La convenzione disciplina l'iscrizione alle gestioni assicurative INPS, i criteri di calcolo e versamento dei contributi, la regolarizzazione dei periodi pregressi e il rinnovo tacito annuale con possibilità di disdetta e revisione.
Convenzione MAE-INPS per l'assicurazione previdenziale degli insegnanti supplenti all'estero
Convenzione MAE-INPS per l'assicurazione previdenziale del personale insegnante supplente all'estero
La circolare trasmette, per conoscenza, il testo della convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri e l'INPS per garantire la copertura previdenziale del personale insegnante supplente temporaneo in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. L'esecuzione della convenzione è demandata alla Sede INPS di Roma Flaminio.
Finalità e presupposti della convenzione
La convenzione nasce dall'esigenza di assicurare un'adeguata tutela nell'ambito delle assicurazioni sociali italiane al personale docente supplente che presta servizio all'estero. Nel testo si richiama:
- l'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, che rinvia al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 19 dicembre 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827;
- le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero del Tesoro.
Ambito soggettivo di applicazione
L'assicurazione riguarda il personale insegnante con supplenza temporanea ai sensi dell'art. 25 della legge n. 604/1982 in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali all'estero. L'iscrizione alle gestioni INPS è prevista:
- nei Paesi con i quali non siano state stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale;
- nei Paesi convenzionati, quando non sia prevista l'iscrizione obbligatoria ai regimi assicurativi di tali Paesi.
Forme assicurative e contributi dovuti
Dal 1 settembre 1982 il personale è iscritto alle seguenti forme assicurative gestite dall'INPS:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro la tubercolosi;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
È inoltre dovuto il contributo per l'assistenza orfani (ex ENAOLI), ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Modalità di calcolo e versamento dei contributi
I contributi relativi alle assicurazioni previste sono calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e del Tesoro. Tali retribuzioni sono annualmente adeguate ai sensi:
- dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- dell'art. 1 della legge 2 settembre 1981, n. 537.
Il versamento dei contributi è effettuato dal Ministero degli Affari Esteri presso la sede INPS territorialmente competente.
Regolarizzazione dei periodi anteriori
Per i periodi anteriori alla data di stipula della convenzione è prevista la regolarizzazione mediante versamento dei contributi senza oneri accessori. Il versamento deve avvenire entro un anno dalla stipula, presso la sede INPS territorialmente competente.
Durata, rinnovo e cessazione della convenzione
La convenzione è vincolante per le parti e si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno solare. La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno. È inoltre prevista la revisione della convenzione, su richiesta di una delle parti, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario introdurre aggiunte o modifiche.
Punti principali
Oggetto della convenzione
La convenzione riguarda l'assicurazione, ai fini previdenziali, del personale insegnante supplente temporaneo che presta servizio presso istituzioni scolastiche e culturali all'estero ai sensi dell'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
Soggetti e ambito di applicazione
Sono interessati gli insegnanti supplenti temporanei in servizio all'estero nei Paesi privi di convenzioni di sicurezza sociale con l'Italia. L'iscrizione è prevista anche per il personale che operi in Paesi convenzionati, qualora non sia prevista l'iscrizione obbligatoria ai regimi assicurativi locali.
Forme assicurative e coperture
Dal 1 settembre 1982 il personale è iscritto alle assicurazioni INPS per invalidità, vecchiaia e superstiti, per tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria. È inoltre dovuto il contributo per l'assistenza orfani (ex ENAOLI) ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Contribuzione e base di calcolo
I contributi sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e del Tesoro, con adeguamento annuale secondo l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e l'art. 1 della legge 2 settembre 1981, n. 537. Il versamento è effettuato dal Ministero degli Affari Esteri presso la sede INPS territorialmente competente.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi anteriori alla stipula della convenzione, la regolarizzazione avviene mediante versamento dei contributi senza oneri accessori entro un anno dalla stipula, presso la sede INPS territorialmente competente.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione è impegnativa per le parti e si rinnova tacitamente per ciascun anno solare. La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno. È prevista la revisione su richiesta di una delle parti qualora ne emerga la necessità di aggiunte o modifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 giu 1990Circolare numero 125 del 5-6-1990
- Circolare · 5 giu 1990Circolare numero 127 del 5-6-1990
- Circolare · 4 giu 1990Circolare numero 124 del 4-6-1990
- Circolare · 6 giu 1990Circolare numero 129 del 6-6-1990
- Circolare · 6 giu 1990Circolare numero 128 del 6-6-1990
- Circolare · 7 giu 1990Circolare numero 130 del 7-6-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →