L.R. Umbria 22/2002
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001 - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 e delle legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale umbra assesta il bilancio di previsione 2002, reiscrive somme vincolate non utilizzate nel 2001, disciplina i fondi perenti e modifica alcune tabelle della legge finanziaria 2002. Copre inoltre il disavanzo 2001 autorizzando mutui o prestiti obbligazionari fino a 58.240.492,15 euro, con durata massima trentennale e oneri di ammortamento indicati per il 2002 e gli anni successivi.
Assestamento del bilancio 2002 e reiscrizione di fondi vincolati dell'Umbria
Assestamento del bilancio regionale 2002 e copertura del disavanzo
La legge regionale dell’Umbria interviene sul bilancio di previsione dell’esercizio 2002, connesso al bilancio pluriennale 2002/2004, per adeguare le previsioni finanziarie, reiscrivere fondi vincolati non utilizzati e coprire il saldo finanziario negativo emerso alla chiusura del 2001. Il provvedimento opera nel solo ambito della Regione Umbria.
Saldo finanziario negativo dell’esercizio 2001
Il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio 2001 è accertato in 58.240.492,15 euro. La legge dispone che tale disavanzo sia coperto mediante le misure finanziarie previste nel testo, in coerenza con la disciplina contabile regionale richiamata.
Copertura finanziaria mediante indebitamento
Per far fronte al disavanzo derivante dalla mancata stipulazione dei mutui già autorizzati dalla legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari fino all’importo complessivo di 58.240.492,15 euro.
Sono previsti i seguenti limiti e condizioni:
- durata massima di 30 anni a decorrere dal 2002;
- onere massimo di ammortamento pari a 390.000,00 euro per il 2002;
- onere massimo di ammortamento pari a 5.000.000,00 euro dal 2003 in poi.
La copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento è assicurata mediante quota degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2002 e successivi, nell’ambito del bilancio pluriennale 2002/2004. Il mutuo o prestito è finalizzato al finanziamento delle spese indicate nella tabella E allegata alla legge.
Reiscrizione di somme vincolate non utilizzate
Per il 2002 sono reiscritte nella parte spesa del bilancio regionale le somme relative a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il 31 dicembre 2001. L’ammontare complessivo accertato è pari a 680.155.774,38 euro, secondo la tabella C allegata.
La reiscrizione consente la prosecuzione della spesa già autorizzata negli esercizi precedenti, con rinnovo delle corrispondenti autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi previsti dalle rispettive leggi regionali o statali.
Fondi perenti e residui passivi
Per gli effetti della disciplina regionale sulla perenzione amministrativa, è approvata la tabella D allegata, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2001 e precedenti, con esclusione delle somme riassegnate alla competenza dell’esercizio 2002 ai sensi della reiscrizione dei fondi vincolati.
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2002
La legge apporta modifiche alle tabelle della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria 2002:
- la tabella C è modificata dalla tabella F allegata;
- la tabella A è modificata dalla tabella G allegata;
- la tabella B è modificata dalla tabella H allegata.
Si tratta di adeguamenti tecnici delle previsioni finanziarie e delle autorizzazioni di spesa contenute nella manovra finanziaria 2002.
Variazioni al bilancio 2002 e al pluriennale 2002/2004
Al bilancio di previsione 2002 e al bilancio pluriennale 2002/2004 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge. Le tabelle da A a E e da F a H, non riportate nel testo, contengono rispettivamente le variazioni di bilancio e le modifiche alle tabelle della legge finanziaria 2002.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il suo contenuto è riferito specificamente all’esercizio finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002/2004, oltre che alla gestione dei residui e dei fondi vincolati maturati entro il 2001; pertanto la disciplina ha portata sostanzialmente limitata a quel ciclo finanziario.
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