L.R. Umbria 29/2002
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2003 della Regione Umbria per il primo trimestre, con gestione sulla base del bilancio 2002 e spese limitate a un dodicesimo degli stanziamenti, salvo spese obbligatorie e vincolate. Dal deposito del bilancio 2003 al Consiglio si applicano le previsioni di tale bilancio. Efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale Umbria 2003
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2003
La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno finanziario 2003. Stabilisce i limiti di gestione per il primo periodo dell’anno e individua le deroghe per le spese obbligatorie e per quelle finanziate con risorse vincolate.
Ambito temporale e base di gestione
Per il primo trimestre del 2003 sono autorizzati:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
La gestione avviene sulla base delle previsioni del bilancio 2002. Per la spesa, l’autorizzazione è limitata a un dodicesimo degli stanziamenti relativi, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2002.
Passaggio al bilancio 2003
Dal momento in cui il bilancio 2003 viene presentato al Consiglio regionale, le autorizzazioni di gestione non sono più riferite al bilancio 2002, ma sono accordate sulla base delle previsioni del nuovo bilancio.
Deroghe ai limiti di dodicesimo
La limitazione del dodicesimo non si applica nei casi di:
- spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi;
- spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 82, comma 6, della legge regionale Umbria 28 febbraio 2000, n. 13.
Per tali stanziamenti la gestione è autorizzata senza il vincolo di cui al comma iniziale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Si tratta di una disciplina legata a un esercizio finanziario già concluso, priva oggi di applicazione pratica.
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