Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 29/2002

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Normativa regionaleL.R. Umbria 29/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2003 della Regione Umbria per il primo trimestre, con gestione sulla base del bilancio 2002 e spese limitate a un dodicesimo degli stanziamenti, salvo spese obbligatorie e vincolate. Dal deposito del bilancio 2003 al Consiglio si applicano le previsioni di tale bilancio. Efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Umbria 2003

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2003

La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno finanziario 2003. Stabilisce i limiti di gestione per il primo periodo dell’anno e individua le deroghe per le spese obbligatorie e per quelle finanziate con risorse vincolate.

Ambito temporale e base di gestione

Per il primo trimestre del 2003 sono autorizzati:

  • l’accertamento e la riscossione delle entrate;
  • l’impegno e il pagamento delle spese.

La gestione avviene sulla base delle previsioni del bilancio 2002. Per la spesa, l’autorizzazione è limitata a un dodicesimo degli stanziamenti relativi, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2002.

Passaggio al bilancio 2003

Dal momento in cui il bilancio 2003 viene presentato al Consiglio regionale, le autorizzazioni di gestione non sono più riferite al bilancio 2002, ma sono accordate sulla base delle previsioni del nuovo bilancio.

Deroghe ai limiti di dodicesimo

La limitazione del dodicesimo non si applica nei casi di:

  • spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi;
  • spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
  • somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 82, comma 6, della legge regionale Umbria 28 febbraio 2000, n. 13.

Per tali stanziamenti la gestione è autorizzata senza il vincolo di cui al comma iniziale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Si tratta di una disciplina legata a un esercizio finanziario già concluso, priva oggi di applicazione pratica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.