L.R. Umbria 28/2002
Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria l’organizzazione e il finanziamento degli interventi per il diritto allo studio: servizi scolastici, sostegno a studenti in difficoltà, integrazione degli alunni disabili, stranieri e svantaggiati, nonché programmi triennali e annuali regionali. Prevede abrogazione della precedente legge del 1980 e regole transitorie e finanziarie iniziali legate al 2002-2003.
Norme regionali per il diritto allo studio in Umbria
Norme per l’attuazione del diritto allo studio in Umbria
La legge regionale dell’Umbria disciplina le misure per rendere effettivo il diritto allo studio, organizzando servizi e interventi a favore della partecipazione scolastica e formativa. Il testo riguarda esclusivamente il territorio regionale e si applica attraverso una programmazione triennale e programmi annuali di intervento.
Oggetto e finalità
La legge mira ad assicurare l’attuazione del diritto allo studio mediante una più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze collettive e individuali. La Regione promuove interventi dei comuni, singoli o associati, per:
- favorire l’accesso alla scuola materna;
- garantire il diritto allo studio nella scuola dell’obbligo;
- assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi a studenti privi di mezzi, adulti, persone con disabilità e alunni in situazione di marginalità o svantaggio.
La Regione può inoltre promuovere, sostenere o organizzare, anche tramite società in house, iniziative per il raccordo tra scuola, società, mondo del lavoro e formazione, anche in collaborazione con Università, Ufficio scolastico regionale e scuole di ogni ordine e grado.
Destinatari degli interventi
Gli interventi sono destinati a chi frequenta:
- scuole del sistema nazionale di istruzione;
- corsi di formazione professionale di base e superiore organizzati da soggetti accreditati;
- corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio o certificazioni di competenze.
Funzioni della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione. In particolare:
- emana criteri e indirizzi programmatici;
- promuove studi, documentazioni e ricerche utili al conseguimento degli obiettivi della legge;
- promuove progetti pilota e attività specifiche per affrontare problematiche emergenti;
- sostiene e coordina progetti di sperimentazione e integrazione didattica in ambito internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea e all’educazione alla cittadinanza europea;
- promuove progetti regionali o di particolare rilievo con le scuole e il territorio;
- valorizza anche progetti rivolti al benessere psico-fisico e alla sensibilizzazione socio-culturale delle studentesse e degli studenti;
- individua criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche per una fruizione polivalente o polifunzionale;
- coordina le azioni di orientamento scolastico e professionale di province e comuni, d’intesa anche con l’Ufficio scolastico regionale;
- promuove iniziative sul raccordo tra scuola, società, lavoro e formazione.
Funzioni di province e comuni
Province e comuni, nel rispetto delle competenze statali, attuano gli interventi locali per facilitare l’accesso e la frequenza scolastica e formativa. Tra le principali misure rientrano:
- sussidi e servizi individualizzati per persone con handicap o svantaggio;
- trasporto scolastico, anche con facilitazioni sui mezzi pubblici e accompagnamento;
- mensa scolastica, anche tramite convenzioni e con possibili organismi di gestione comunali;
- fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo secondo la normativa statale;
- borse di studio;
- contributi per convitti o semiconvitti per studenti che frequentano istituti lontani dalla residenza.
Sono inoltre previsti interventi per:
- integrazione e socializzazione di minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;
- integrazione e apprendimento degli alunni stranieri;
- qualificazione dell’offerta formativa ed educativa, anche attraverso l’uso di strutture culturali, sportive e scientifiche, l’innovazione didattica e l’accoglienza oltre l’orario scolastico;
- riorganizzazione della rete scolastica;
- qualità della scuola dell’infanzia;
- prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico;
- raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
Gli oneri dei servizi di trasporto e mensa sono posti, in via ordinaria, a carico del comune di residenza dell’alunno, salvo accordi diversi tra enti locali.
Integrazione degli alunni con disabilità
La Regione e gli enti locali promuovono interventi per garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, in coerenza con la normativa statale in materia di disabilità e servizi sociali.
L’attuazione avviene mediante accordi di programma tra enti locali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, per coordinare servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
Nell’ambito di tali accordi:
- i comuni e le province provvedono, nei limiti delle disponibilità, a trasporto speciale, materiale didattico e servizi di assistenza specialistica, sulla base del piano educativo-formativo individualizzato;
- le aziende sanitarie locali certificano, partecipano alla definizione del piano, ne verificano l’aggiornamento e forniscono consulenza e supporto;
- la scuola formula i programmi operativi formativi e gestisce il piano educativo-formativo individualizzato, armonizzando i diversi interventi.
Programmazione triennale e programma annuale
La Giunta regionale adotta il piano triennale per il diritto allo studio, tenendo conto delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici, e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.
Il piano triennale:
- definisce obiettivi generali e priorità;
- individua i progetti di interesse regionale e i relativi piani finanziari;
- stabilisce i criteri di selezione dei progetti particolarmente significativi e le modalità di presentazione e verifica;
- contiene gli indirizzi per province e comuni;
- indica mezzi e risorse regionali;
- fissa i parametri per il programma annuale.
Il piano resta efficace fino all’approvazione del successivo.
La Giunta regionale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari per l’anno scolastico successivo. Il programma determina in particolare le risorse regionali destinate:
- ai servizi a sostegno della frequenza scolastica;
- ai progetti regionali o significativi di cui alla disciplina della legge.
Partecipazione economica degli utenti
Gli utenti partecipano agli oneri dei servizi di trasporto e mensa secondo fasce di reddito individuate dai comuni. Sono esonerati dalla contribuzione i frequentanti del sistema nazionale di istruzione in condizioni di particolare disagio economico.
Assistenza socio-sanitaria
I comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, definiscono gli interventi di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori con disabilità psico-fisiche in ogni ordine e grado di scuola. Gli interventi possono essere attuati direttamente o tramite il servizio ASL, secondo le leggi di settore, e le modalità operative sono regolate da appositi protocolli d’intesa.
Abrogazione e regime transitorio
La legge abroga la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77.
Per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, continua ad applicarsi la legge abrogata. Inoltre:
- entro sei mesi dall’entrata in vigore il Consiglio regionale doveva approvare il primo piano triennale;
- entro tre mesi dall’approvazione del piano, la Giunta doveva adottare il programma annuale per l’anno scolastico successivo;
- nelle more dell’adozione del piano, il Consiglio regionale approvava per il 2003 un piano di interventi con i criteri e le procedure del piano 2002.
Aspetti finanziari
Per l’anno 2002 il finanziamento degli interventi è assicurato con le risorse già previste per la legge regionale abrogata, nella specifica unità previsionale di base indicata dalla norma.
Per gli anni 2003 e successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia di cassa.
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